Ricorso Inammissibile per Genericità: La Cassazione Fa Chiarezza
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello generici e non specifici. Analizziamo questa decisione per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori evitare per non vederlo respinto prima ancora di essere discusso nel merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per una serie di reati, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si concentrava su un unico motivo: l’insufficienza della motivazione della sentenza di secondo grado in relazione alla commisurazione della pena. Secondo il ricorrente, i giudici d’appello non avevano esplicitato in modo completo i criteri utilizzati per determinare la sanzione, né le ragioni per cui non era stata applicata la pena minima prevista dalla legge.
Il Principio di Specificità e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha immediatamente dichiarato inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo presentato, giudicato “privo di specificità”. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non aveva mosso una critica effettiva e puntuale al provvedimento impugnato. Si era, invece, limitato a contestare genericamente la correttezza della valutazione sulla pena, utilizzando assunti astratti e non direttamente collegati al caso specifico.
Un ricorso inammissibile per genericità si configura quando l’appellante non riesce a dialogare criticamente con la motivazione della sentenza che intende contestare. Non basta esprimere un dissenso generico; è necessario individuare con precisione il passaggio errato della decisione, spiegare perché è sbagliato e quali norme o principi giuridici sono stati violati. In assenza di questo confronto puntuale, il ricorso si trasforma in una mera lamentela, incapace di attivare il giudizio di legittimità della Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un orientamento giurisprudenziale consolidato. Per essere ammissibile, un ricorso non può limitarsi a formulare critiche generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. Deve, al contrario, contenere una critica argomentata e specifica, che metta in luce le lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto presenti nella sentenza impugnata.
Nel caso di specie, l’atto di appello era carente proprio sotto questo profilo. Mancava un’analisi critica della sentenza d’appello, sostituita da affermazioni generiche sulla presunta inadeguatezza della motivazione. Questa mancanza di specificità ha portato la Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. In aggiunta, ravvisando profili di colpa nel proporre un’impugnazione evidentemente infondata, la Corte ha condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione deve essere un’operazione chirurgica, mirata a colpire con precisione i vizi della decisione impugnata. La fretta o la superficialità nella stesura dei motivi può avere conseguenze gravi: non solo l’impossibilità di ottenere una revisione della sentenza, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del proprio assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, che garantisce serietà e funzionalità al sistema giudiziario, evitando che la Corte di Cassazione venga sommersa da ricorsi pretestuosi o mal formulati.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, ovvero non contengono una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata, ma si limitano a contestazioni astratte e non riferibili al caso concreto.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non individua con precisione gli errori logici o giuridici della decisione che si contesta. Nel caso esaminato, il ricorrente ha criticato la determinazione della pena con affermazioni generali, senza spiegare in modo specifico perché la motivazione del giudice fosse insufficiente o errata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e la Corte ravvisa una colpa nella sua presentazione (ad esempio, perché manifestamente infondato), il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12376 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12376 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che – per quel che qui rileva – ne ha confermato la responsabilità penale per i reati cui agli artt. 61, comma 1, n. 11-quinquies, 582 e 585, 576, comma 1, e 61, comma 1, n. 1 cod. pen., nonché di cui all’art. 76, comma 3, d.igs. 159/2011.
considerato che l’unico motivo – che ha addotto l’insufficienza della motivazione – è pr di specificità in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedim impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a contestarne la correttezza anche in ordine alla commisurazione della pena con assunti del tutto generici (secondo cui nella speci no sarebbero sati esplicitati compiutamente i criteri di valutazione impiegati né le regioni pe non è stata irrogata la pena minima) non riferibili puntualmente al caso in esame;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 26758 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.