Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44730 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MESS1NA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN !DIRITTO
Rilevato, preliminarmente, che i difensori della parte civile hanno depositato memoria (quanto alla parte civile, anche con richiesta di liquidazione) oltre il termine di quindici giorni dall’udienza, ciò che impedisce di prenderle in considerazione nella sede odierna;
rilevato che COGNOME NOME era stato condannato, anche in appello (con sentenza in data 27/11/2020 della Corte d’Appello di Messina, che aveva mitigato il trattamento sanzionatorio), per i delitti di minaccia (capo a), furto in abitazion aggravato dalla violenza sulle cose (capo b), tentata violazione di domicilio (capo c), minaccia (capo d, così riqualificata l’imputazione di tentata violenza privata), lesioni aggravate (capo c);
rilevato che la sentenza di appello era stata annullata con rinvio da questa Suprema Corte quanto al capo b) limitatamente all’asportazione degli infissi, e che all’esito del giudizio di rinvio la Corte messinese ha diversamente qualificato tale parte della condotta ai sensi dell’art. 392 cod. pen., rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio;
ritenuto che il primo motivo di ricorso dello COGNOME, con il quale si lamenta la mancata esclusione dell’aggravante della violenza sulle cose anche per la residua condotta di furto dei gioielli, sia manifestamente infondato, per essere tale residua imputazione coperta da giudicato (anche nella parte in cui fa chiaro riferimento all’asportazione della porta di ingresso, che ha preceduto quella dei gioielli: cfr. sul punto Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705 01, secondo cui «in tema di furto, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose anche qualora l’energia fisica sia rivolta d& soggetto non sulla “res” oggetto dell’azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione». (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l’aggravante nella condotta dell’imputato che aveva colpito con calci il portone d’ingresso di un’abitazione, senza accertare le conseguenze di questa azione sul bene).
ritenuto che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza debba pervenirsi anche quanto al secondo motivo, essendo pacifica la computabilità, ai fini della sospensione dei termini di prescrizione, del periodo compreso tra un’udienza rinviata per l’adesione del difensore all’astensione di categoria e quella successiva (in questo senso, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 8171 del 24/02/2023, Falconi, Rv. 284154);
ritenuto che anche le residue censure, concernenti la prescrizione ed il trattamento sanzionatorio determinato per i reati satellite, siano inammissibili perché involgenti questioni coperte da giudicato;
ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023