Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21721 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il 27/02/1979 NOME nato il 03/03/1984 NOME nato il 04/11/1984
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna degli imputati per il
reato di furto in abitazione pluriaggravato, con recidiva reiterata specifica e infraquinquennale
Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di tutti gli imputati – deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza
impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito – è manifestamente infondato.
Il termine di prescrizione massima per il reato oggetto del presente procedimento è di 22
anni 2 mesi e 20 giorni (tenuto conto dal massimo edittale di dieci anni – tale anche all’epoc del fatto – previsto per il reato di furto pluriaggravato, aumentato di 1/3
ex art. 63, comma 4,
cod. pen. per la recidiva, aumentato di 2/3 ex art. 161 cod. proc. pen.). Tenuto conto che i reato è stato commesso il 15 aprile 2006, il termine di prescrizione maturerà il 04 luglio 2028
senza considerare le plurime sospensioni verificatesi per richieste di rinvio e legitti impedimenti.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del furto come tentato – è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). Nel caso di specie, il giudice di merito ha fatto corret applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per la distinzione tra furto tentato e consumato, motivando correttamente in ordine all’impossessamento e all’appropriazione dei beni della persona offesa.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna kricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14 maggio 2025