Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Pericolosità Sociale
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il caso riguardava un imputato che contestava sia il riconoscimento della recidiva sia il diniego di una pena sostitutiva, ma le sue argomentazioni sono state respinte perché considerate mere doglianze di fatto, già correttamente valutate dalla Corte d’Appello.
I Fatti del Processo
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello di Bari. Nello specifico, le sue censure si concentravano su due punti: la contestata recidiva e la mancata sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa, come la detenzione domiciliare. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva motivato adeguatamente le proprie decisioni su questi aspetti cruciali del trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno chiarito che le questioni sollevate dal ricorrente non rappresentavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma si risolvevano in critiche sulla valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Inoltre, la Corte ha sottolineato che le censure erano riproduttive di argomenti già esaminati e motivatamente respinti nel precedente grado di giudizio. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una giustificazione logica e giuridicamente corretta per le sue decisioni.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si articola su due pilastri fondamentali.
Il primo riguarda la natura delle censure. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge. Le lamentele del ricorrente, essendo incentrate sulla valutazione della sua personalità e sull’opportunità di concedere una pena alternativa, rientravano in quell’ambito di merito precluso al giudizio di legittimità.
Il secondo pilastro, strettamente connesso al primo, è la validità della motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la pena sostitutiva basandosi su elementi concreti e inequivocabili: i numerosissimi precedenti penali dell’imputato, indicativi di un’elevata pericolosità sociale e di un’indole indifferente agli obblighi di legge. Un fattore determinante è stato il riferimento a tre specifici precedenti per il reato di evasione, che dimostravano l’inaffidabilità del soggetto a rispettare le prescrizioni legate a una misura come la detenzione domiciliare. La decisione della Corte di merito è stata quindi ritenuta scevra da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza il perimetro del giudizio di Cassazione e il valore della valutazione discrezionale del giudice di merito quando adeguatamente motivata. La concessione di pene sostitutive non è un diritto automatico, ma una possibilità subordinata a un giudizio prognostico favorevole sulla personalità del condannato. Quando elementi oggettivi, come un curriculum criminale significativo e specifici precedenti per evasione, delineano un quadro di elevata pericolosità sociale e inaffidabilità, il diniego di misure alternative è pienamente legittimo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come previsto in caso di ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano errori di diritto, ma si risolvevano in ‘doglianze di fatto’, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove e dei fatti, che non possono essere esaminate dalla Corte di Cassazione. Inoltre, gli argomenti erano una semplice riproposizione di questioni già correttamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello.
Per quale motivo non è stata concessa la pena sostitutiva della detenzione domiciliare?
La pena sostitutiva è stata negata a causa dell’elevata pericolosità sociale del ricorrente, desunta dai suoi numerosissimi precedenti penali, dal suo atteggiamento di indifferenza verso gli obblighi di legge e, in particolare, da tre precedenti specifici per il reato di evasione. Questi elementi hanno convinto i giudici che non avrebbe rispettato le prescrizioni legate a una misura alternativa al carcere.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale difensore lamenta vizio di motivazione con riferimento alla contestata recidiva non in ordine alla mancata sostituzione della pena con una pena sostitutiva – non consentite in sede di legittimità perché, oltre a risolversi in doglianze di fa inerenti al trattamento punitivo, benché il provvedimento impugnato moti adeguatamente sul punto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cor appello di Bari nella sentenza impugnata. In essa, invero, si fa riferime numerosissimi precedenti penali, sintomatici di una elevata pericolosità social ricorrente e di un atteggiamento di indifferenza verso gli obblighi a lui imposti. Q alla richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva, la Corte, con una motiv scevra da vizi logici e giuridici, la nega in ragione dei tre precedenti per ev comunque della personalità di COGNOME, tale da non assicurare il rispetto prescrizioni connesse a detta pena sostitutiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, I’ll luglio 2024.