Ricorso Inammissibile: La Valutazione dei Precedenti Penali secondo la Cassazione
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione su come la Corte di Cassazione valuta i ricorsi e, in particolare, sul peso dei precedenti penali nella valutazione complessiva della personalità dell’imputato. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma spesso la conseguenza di motivi di appello mal formulati. In questo caso, la Suprema Corte chiarisce come anche un episodio archiviato per ‘particolare tenuità del fatto’ possa influenzare negativamente le decisioni del giudice.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità penale, negandogli tre importanti benefici: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.), la concessione delle attenuanti generiche e l’accesso a pene sostitutive alla detenzione. La decisione della Corte territoriale si fondava su una valutazione negativa della personalità dell’imputato, desunta dalla presenza di precedenti penali.
I Motivi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte lo ha dichiarato inammissibile. Le ragioni sono di natura prettamente processuale: i motivi addotti non erano consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, ha sollevato ‘doglianze’, anche aspecifiche, che miravano a una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Cassazione, il cui ruolo è garantire la corretta applicazione della legge.
La Rilevanza del Precedente per ‘Particolare Tenuità del Fatto’
Il punto giuridicamente più interessante della decisione riguarda la valutazione dei precedenti. L’imputato sosteneva che i suoi ‘precedenti penali per delitto’ fossero solo due, e non tre come indicato dalla Corte d’Appello. Il terzo episodio, infatti, si era concluso con una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La Cassazione, tuttavia, smonta questa argomentazione. Citando un proprio precedente (sentenza n. 27055/2015), la Corte afferma che la declaratoria ex art. 131-bis ‘lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica’. In altre parole, anche se non si è arrivati a una condanna, il fatto costituisce comunque un reato e può essere legittimamente considerato dal giudice per formulare un giudizio sulla personalità dell’imputato e sulla sua prognosi futura. Questa valutazione negativa ha quindi correttamente fondato il diniego sia delle attenuanti generiche sia delle pene sostitutive.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse affrontato e risolto adeguatamente tutte le questioni sollevate, con argomenti giuridici corretti e lineari. Le motivazioni della sentenza impugnata sono state giudicate esaustive, in particolare riguardo:
1. Esclusione dell’art. 131-bis c.p.: La Corte territoriale aveva spiegato chiaramente perché il fatto non potesse essere considerato di particolare tenuità.
2. Diniego delle attenuanti generiche: La decisione era solidamente basata sulla personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti, compreso l’episodio archiviato per tenuità.
3. Diniego delle pene sostitutive: La prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato, basata anch’essa sui precedenti, giustificava il rifiuto di concedere pene alternative al carcere.
Di conseguenza, il ricorso, essendo basato su critiche infondate e non consentite, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per avere successo, deve basarsi su vizi di legge specifici e ben argomentati. Inoltre, insegna che la ‘fedina penale’ di un individuo va oltre le sole condanne definitive. Anche episodi conclusi con archiviazioni per tenuità del fatto possono avere un peso significativo, contribuendo a delineare un profilo di personalità che può precludere l’accesso a benefici di legge come le attenuanti o le pene alternative. È un monito a non sottovalutare alcun precedente, poiché ogni illecito, anche se non punito, lascia una traccia valutabile dal giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, contestavano la valutazione dei fatti (questioni di merito) e non specifici errori di diritto, aspetti che non possono essere riesaminati dalla Corte di Cassazione.
Un reato archiviato per ‘particolare tenuità del fatto’ può essere usato contro l’imputato in un processo futuro?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che, sebbene non porti a una condanna, un fatto dichiarato non punibile per la sua tenuità rimane un illecito penale nella sua materialità storica. Pertanto, può essere legittimamente considerato da un giudice per valutare negativamente la personalità dell’imputato e negare benefici come le attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22746 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22746 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 169 – R.G. n. 1598/24
OSSERVA
Letta anche la memoria del difensore del ricorrente, con cui si insiste p l’accoglimento dei motivi di ricorso, evidenziandone la fondatezza;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti da doglianze, anche aspecifiche, su p adeguatamente affrontati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici Corte territoriale: cfr. pag. 5 là dove si rinviene esaustiva motivazione sulle ra della esclusione della applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; pag. 5 sul di dell’applicazione delle attenuanti generiche, basata sulla personalità nega dell’imputato tratta da tre precedenti (risultando non disarticolante “precedenti penali per delitto” siano soltanto due condanne e comunque – quanto al terzo episodio – che la declaratoria sulla esclusione della punibili particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. lascia inalterato penale nella sua materialità storica e giuridica, cfr. Sez. 3, n. 2705 26/05/2015, Rv. 263885); pagg. 5 e 6 sul diniego di applicazione di pen sostitutive, quanto alla prognosi negativa (sul riferimento al precedente pena cfr. supra);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 17/05/2024.