Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12264 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12264 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Ancona il 28 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Macerata il 3 settembre 2020, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, comma 1, lett. a), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da maggio ad agosto 2018, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, con il vincolo della continuazione, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta di giustizia.
2.11 ricorrente si affida a tre motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; con il secondo censura violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 in ragione della mancata, illegittima, riqualificazione in melius dei fatti; con il terzo motivo denunzia la erronea applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la conoscenza della minore età di alcuni tra i destinatari delle cessioni di droga si baserebbe, in realtà, su mere congetture
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni estremamente vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Tutti i motivi, peraltro, risultano meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da adeguato esame delle deduzioni difensive (che si rinviene alle pp. 5-7 della sentenza impugnata), motivazione con cui l’impugnazione, a ben vedere, non si confronta.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.