Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 30 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Catania il 27 maggio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di due violazioni dell’art. 624-bis, comma 2, cod. pen. (capi sub lett. A e B dell’editto) e del reato di lesioni voiontarie lievi (lett C), fatti tutti, commessi il 12 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo in riferimento al mancato riconoscimento del vizio di mente; con il secondo in relazione alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono in alcun modo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Entrambi i motivi indicati risultano peraltro meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da sufficiente esame delle deduzioni difensive (che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata), motivazione con cui l’impugnazione, a ben vedere, non si confronta.
Ed è appena il caso di notare che le attenuanti generiche sono state riconosciute dal Tribunale.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.