Ricorso Inammissibile: La Guida Pratica all’Ordinanza 12279/2024
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la forma e la sostanza dei motivi sono cruciali. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di una revisione della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza n. 12279/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività delle argomentazioni possano portare a tale esito, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di due episodi di furto aggravato e di lesioni volontarie lievi, commessi nella stessa giornata.
Nel giudizio di primo grado, celebrato con rito abbreviato, erano state concesse le attenuanti generiche, ma valutate come equivalenti alla recidiva contestata. La difesa, insoddisfatta, aveva proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Genericità
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due punti specifici, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione:
1. Mancato riconoscimento del vizio di mente: La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non considerare una presunta infermità mentale dell’imputato.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava la decisione di non applicare le circostanze attenuanti generiche in modo più favorevole.
La Corte di Cassazione ha analizzato questi motivi e li ha giudicati manifestamente infondati, evidenziando la loro natura vaga e non specifica.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio cardine del processo di legittimità: l’impugnazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, ma deve consistere in una critica puntuale e argomentata della sentenza impugnata. I giudici hanno sottolineato come i motivi presentati fossero meramente reiterativi e non si confrontassero in alcun modo con la logica e sufficiente motivazione fornita dalla Corte d’Appello.
L’Errore di Fatto sulle Attenuanti
Un aspetto quasi paradossale evidenziato dalla Corte è che il secondo motivo di ricorso, relativo alle attenuanti generiche, era basato su un presupposto errato. Le attenuanti, infatti, erano già state riconosciute e concesse dal Tribunale in primo grado. Questo dimostra una carenza di analisi della decisione che si intendeva impugnare, contribuendo a rafforzare il giudizio di inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che l’impugnazione prospettava deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvevano alla funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. I motivi, infatti, erano meramente reiterativi di questioni già poste e adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con una motivazione sufficiente e non illogica. L’impugnazione, a ben vedere, non si confrontava con la motivazione della sentenza di secondo grado, limitandosi a riproporre le stesse lamentele. Questa modalità di impugnazione, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza stabilisce che un ricorso per Cassazione deve contenere una critica specifica e pertinente alla decisione impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti, senza un confronto diretto con le motivazioni del giudice d’appello, rende il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, non ravvisandosi un’assenza di colpa, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente validi e argomentativamente solidi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano vaghi, non specifici e si limitavano a ripetere questioni già adeguatamente risolte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in ambito penale?
In base a quanto stabilito dall’ordinanza, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
La Corte di Cassazione ha esaminato la questione del vizio di mente?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione del vizio di mente. Ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile in quanto era una mera riproposizione di una questione già esaminata e risolta dalla corte territoriale, contro la cui motivazione il ricorrente non ha mosso una critica specifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12279 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 30 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Catania il 27 maggio 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di due violazioni dell’art. 624-bis, comma 2, cod. pen. (capi sub lett. A e B dell’editto) e del reato di lesioni voiontarie lievi (lett C), fatti tutti, commessi il 12 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche valutate equivalenti alla recidiva, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
2.11 ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo in riferimento al mancato riconoscimento del vizio di mente; con il secondo in relazione alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
3.11 ricorso è manifestamente infondato.
L’impugnazione, in realtà, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono in alcun modo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Entrambi i motivi indicati risultano peraltro meramente reiterativi di altrettante questioni già poste e già adeguatamente risolte dalla Corte territoriale con motivazione sufficiente e non illogica, supportata da sufficiente esame delle deduzioni difensive (che si rinviene alle pp. 4-5 della sentenza impugnata), motivazione con cui l’impugnazione, a ben vedere, non si confronta.
Ed è appena il caso di notare che le attenuanti generiche sono state riconosciute dal Tribunale.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023.