Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Nel complesso mondo della giustizia penale, l’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per essere esaminato, un ricorso non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Quando ciò accade, la conseguenza è la dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa decisione per comprenderne le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Il Ricorso in Cassazione
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Venezia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su tre punti principali:
1.  La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale).
2.  L’errata applicazione della recidiva.
3.  Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva stessa.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare aspetti della sua condanna che riteneva ingiusti, sperando in un esito più favorevole.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver analizzato gli atti, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. Questo significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, ma le hanno respinte in via preliminare. La ragione di tale decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati: essi sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’ di censure già adeguatamente valutate e rigettate dal giudice d’appello. In pratica, l’imputato non ha sollevato critiche nuove e specifiche contro la sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le medesime difese, senza argomentare sul perché la decisione della Corte d’Appello fosse errata.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si basa su un principio cardine del processo di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o ripresentare le stesse tesi. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Se un ricorrente si limita a ripetere argomenti già vagliati e disattesi con ‘corretti argomenti giuridici’ dal giudice di merito, il suo ricorso manca di specificità e concretezza, requisiti essenziali per la sua ammissibilità. La Corte ha inoltre stabilito che, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in assenza di ragioni di esonero.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È indispensabile formulare motivi di ricorso che attacchino specificamente le argomentazioni giuridiche della decisione impugnata, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. Un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla costruzione di censure nuove e pertinenti, capaci di stimolare un reale controllo di legittimità da parte della Suprema Corte.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni giuridicamente corrette dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata non introducono nuovi profili di censura o argomenti giuridici specifici, ma si limitano a ripetere le stesse difese già presentate e rigettate nel precedente grado di giudizio.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4405 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4405  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., l’applicazione della recidiva e/o il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.NI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023