Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Limiti dell’Appello
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere la sua funzione: non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma una sede in cui si valuta la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un appello non supera la soglia di ammissibilità, portando a un ricorso inammissibile. La decisione evidenzia come la mera riproposizione di argomenti già trattati e respinti sia una strategia destinata al fallimento.
Il Caso in Esame: Un Appello Contro la Condanna per Resistenza
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per il reato di resistenza. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso vertevano su diversi aspetti: la valutazione della sua responsabilità, la misura della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato un vizio insanabile nell’impostazione dell’appello.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il fulcro della decisione risiede nel fatto che i motivi presentati dal ricorrente erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. In altre parole, l’imputato non ha sollevato questioni relative a presunti errori di diritto o vizi logici della sentenza d’appello, ma ha semplicemente ripresentato le stesse argomentazioni di fatto già discusse e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
La Coerenza della Sentenza Impugnata
La Cassazione ha inoltre sottolineato che la decisione della Corte di Appello era stata motivata con “argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche”. Questo significa che la sentenza impugnata era solida, ben argomentata e non presentava vizi che potessero giustificare un annullamento in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Suprema Corte è un richiamo ai principi fondamentali del processo penale e del giudizio di cassazione. Il ricorso in Cassazione non può essere una semplice occasione per chiedere una nuova valutazione dei fatti. I motivi devono specificare in modo preciso le violazioni di legge o i vizi di motivazione (come la manifesta illogicità) commessi dal giudice del grado precedente.
Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse difese già ritenute infondate equivale a chiedere alla Cassazione di svolgere un compito che non le compete, ovvero un riesame del merito. Tale approccio rende il ricorso inammissibile in partenza. La Corte, rilevando questa carenza, ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale, che disciplina le conseguenze dell’inammissibilità.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ha due importanti implicazioni pratiche. La prima è la conferma definitiva della sentenza di condanna. La seconda è di natura economica: il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di disincentivare la presentazione di appelli palesemente infondati o meramente dilatori. La decisione serve quindi da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso ma va utilizzato con rigore, prospettando vizi concreti di legittimità e non riproponendo questioni di fatto già risolte.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte correttamente dai giudici di merito, senza introdurre nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso contestava anche la pena e le attenuanti generiche. Perché la Corte non ha esaminato questi punti?
La Corte non ha esaminato nel merito questi punti perché la natura inammissibile del ricorso impedisce qualsiasi valutazione sul contenuto. L’inammissibilità è una barriera procedurale che blocca l’analisi prima che si entri nel merito delle questioni sollevate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33914 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33914 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le conclusioni trasmesse nell’interesse de ricorrente;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la resistenza allo stesso ascritta, riscontrata in tutti i suoi elementi costitutivi , anche di matrice soggettiva, alla misura della pena e al manca riconoscimento delle generiche, il tutto tracciando un percorso giustificativo che co argomentato rende le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.