Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Limiti dell’Appello
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai diversi gradi di giudizio è un diritto fondamentale, ma non illimitato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quando un’impugnazione non supera la soglia di ammissibilità, delineando i confini tra un legittimo diritto di difesa e un tentativo di ridiscutere questioni già decise. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile perché basato su motivi meramente ripetitivi, una lezione importante per comprendere l’economia processuale e la funzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Spaccio di Stupefacenti
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di essere coinvolto nella gestione di una “filiera” di spaccio, con un ruolo attivo e un significativo impegno economico. In particolare, gli veniva contestata la cessione di circa un chilogrammo di cocaina, operazione emersa a seguito di contatti telefonici e culminata con l’arresto di altri soggetti coinvolti.
La condanna si basava su prove concrete, tra cui le conversazioni intercettate, che non solo identificavano l’imputato ma ne delineavano anche il ruolo centrale nell’attività illecita. Nonostante la gravità dei fatti, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’appello non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso inammissibile è tale se ripetitivo
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella motivazione con cui ha rigettato l’appello. I giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito”. In altre parole, l’imputato non ha sollevato nuove questioni di legittimità o vizi procedurali, ma si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in Appello. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge.
La Valutazione della Prova e il Ruolo dell’Imputato
La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero correttamente applicato le regole sulla valutazione della prova. Le intercettazioni erano state usate in modo legittimo per identificare l’imputato e per ricostruire il suo pieno coinvolgimento nella gestione diretta dello spaccio. La difesa non è riuscita a evidenziare alcun errore logico o giuridico in questo processo di valutazione, rendendo le sue censure generiche e, di conseguenza, inammissibili.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche la critica relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata giudicata infondata. La Cassazione ha confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello, che aveva basato il diniego sulla “pervicacia e proclività a delinquere” dell’imputato. Questi elementi erano emersi non solo dalle conversazioni, che lo inserivano in un “giro” criminale consolidato, ma anche da un precedente specifico. La Corte ha ritenuto che l’intensità del dolo e l’assenza di altri elementi positivi giustificassero ampiamente la decisione di non concedere alcuno sconto di pena.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve avere un contenuto specifico e non può essere una semplice riproposizione delle difese già svolte. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di appello evidenzino vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione) e non tentino di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della causa. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente validi, pena la condanna a sanzioni pecuniarie che si aggiungono alle conseguenze della condanna principale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza introdurre nuovi elementi di critica validi per un giudizio di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno negato le attenuanti generiche basandosi sulla “pervicacia e proclività a delinquere” dell’imputato, attestate dalle conversazioni intercettate e da un precedente specifico, nonché sull’intensità del dolo e sulla mancanza di elementi positivi per un giudizio favorevole sulla sua pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1052 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 29/12/1978
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi, su ciascun punto, risultano meramente riproduttivi di censure esaminate dai giudici del merito facendo corretta applicazione delle regole in tema di valutazione della prova (le conversazioni intercettate) ai fini della identificazione dell’imputato e del suo coinvolgimento nella diretta gestione di “una filiera” di spaccio, con un elevato impegno economico mensile e diretto coinvolgimento nell’operazione di cessione a RAGIONE_SOCIALE di ca. un chilogrammo di cocaina, a seguito di contatti telefonici con NOME COGNOME e NOME COGNOME che venivano tratti in arresto, dopo la consegna, il 30 maggio 2020.
La pervicacia e proclività a delinquere, attestata dalle conversazioni intercettate che lo inseriscono in un “giro” particolarmente versato alla commissione di reati in materia di stupefacenti e il precedente specifico, sono stati correttamente valorizzati ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (pur avendo escluso la recidiva specifica per estinzione del reato stesso) sia per intensità del dolo che per la carenza di ulteriori elementi suscettibili di positiva valutazione ai fini del giudizio di pericolosità sociale e de individuazione della pena: i correlativi motivi di ricorso sono, pertanto, manifestamente infondati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. MI.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
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