Ricorso inammissibile: quando i motivi sono ripetitivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una semplice opportunità per ridiscutere l’intera vicenda. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce un punto fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa quando i motivi di appello sono una mera riproposizione di censure già vagliate e respinte nei gradi precedenti. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché non basta insistere sugli stessi punti per ottenere una revisione del processo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando due aspetti specifici della sentenza di secondo grado:
1. L’aggravante dell’ingente quantitativo: Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel riconoscere la circostanza aggravante prevista dall’art. 80, comma 2, del d.P.R. 309/1990, in assenza di una perizia tecnica che ne certificasse l’effettiva rilevanza.
2. La confisca dell’autovettura: L’imputato contestava anche la confisca del proprio veicolo, sostenendo che non fosse stata adeguatamente provata la sua essenzialità per la commissione del reato.
La difesa, quindi, chiedeva alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza d’appello su questi due punti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte non entra nel merito dei fatti, ma si concentra sulla struttura stessa del ricorso presentato.
le motivazioni del ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero semplicemente una riproduzione delle stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il fulcro della decisione risiede proprio qui. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non sollevava nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le medesime critiche. La Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva già fornito “corretti argomenti giuridici” per disattendere le tesi difensive, rendendo il ricorso per Cassazione un tentativo sterile di ottenere un nuovo esame del merito.
La Conferma sulla Circostanza Aggravante
Per quanto riguarda l’aggravante dell’ingente quantitativo, la Cassazione ha ribadito un orientamento giurisprudenziale pacifico (citando la sentenza n. 34255/2014): la sua sussistenza può essere accertata dal giudice anche senza una perizia tecnica, quando il dato quantitativo è di per sé talmente rilevante da non lasciare dubbi. La Corte d’Appello aveva correttamente applicato questo principio.
La Legittimità della Confisca del Veicolo
Anche sulla questione della confisca dell’auto, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse completa e logica. Era stato spiegato in modo adeguato perché l’utilizzo del veicolo fosse stato “essenziale per il trasporto” della sostanza stupefacente. Pertanto, anche questa censura è stata giudicata una mera riproposizione di un punto già chiarito e deciso correttamente.
le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile articolare motivi di ricorso che evidenzino specifici errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di individuare vizi validi e non di limitarsi a ripetere argomentazioni già sconfitte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.
È necessaria una perizia tecnica per accertare l’aggravante dell’ingente quantitativo di stupefacenti?
No, la Corte conferma che l’accertamento della circostanza aggravante dell’ingente quantitativo può avvenire anche senza una perizia, specialmente quando si tratta di un quantitativo di per sé assai rilevante.
In quali casi l’auto usata per un reato può essere confiscata?
L’autovettura può essere confiscata quando il suo utilizzo risulta essenziale per la commissione del reato, come nel caso specifico in cui è stata impiegata per il trasporto della sostanza illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43931 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43931 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/05/1998
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti gibridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, quanto all’accertamento in sede di giudizio abbreviato della circostanza aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 anche senza perizia, cfr. tra tante, Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Rv. 260640, trattandosi di un quantitativo assai rilevante; pag. 3 sulla confisca della autovettura, avendo la Corte di appello adeguatamente spiegato perché l’utilizzo di tale mezzo era essenziale per il trasporto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3,1-11012024.