Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29092 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29092 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 02/12/1982
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 10 gennaio 2025, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, che dichiarava NOME colpevole del reato di cui all’art. 624 bis cod. pen.
2.Avverso detta sentenza ha proposto due distinti ricorsi per Cassazione l’imputato, articolando motivi con il quale deduce violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato di furto in abitazione e si deduce la sussistenza del reato di ricettazione; si denuncia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen.; si lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione d legge riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla applicazione della recidiva.
3 . I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e, come tale, inammissibile (sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
4. La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione ineccepibile dal punto di vista logico, che le acclarate modalità del fatto fossero pienamente conducenti a ritenere che l’imputato avesse commesso il furto nell’abitazione delle persone offese ( egli si trovava nelle immediate vicinanze con la refurtiva, avendo la disponibilità di una chiave a campione, usata per aprire le serrature; i dati del cellulare dell’imputato mostravano che egli aveva individuato l’appartamento svaligiato a seguito di una ricognizione nella zona Parioli). Quanto, poi, alla attenuante di cui all’art. 62 n.6, giudici di merito fanno corretta applicazione del consolidato principio secondo cui l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cu la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, solo qualora l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa, così da consentire a quest’ultima di valutarne l’idoneità a risarcire il danno e di decidere con la necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offerta a mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso la configurabilità dell’attenuante, poiché l’assegno non era
stato depositato e lasciato a disposizione della vittima): cfr Sez. 1,n. 16493 del 23/02/2024, Rv. 286309 01; Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Rv. 271556 – 01. In ordine alle attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato l’assenza di elementi positivi evidenziando altresì i tentativi del ricorrente di sviare le indagini. Va ricordato che costituisce approd consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. ‘ del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, n. ,39′, GLYPH del 16/02/2017 , GLYPH Rv. 270986 GLYPH 01; Sez. 3, n. GLYPH del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. I del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03). Infine, a Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l’imputato, al momento della commissione del reato per cui si procede, risultava gravato da un precedente specifico e da due altri precedenti per falso e violazione di reingresso nel territorio dello Stato, ed aveva continuato a perpetrare condotte criminose in modo organizzato e pervicace ( egli aveva la disponibilità di diversi indirizzi presso cui eseguire furt disponeva altresì di chiavi idonee ad aprire porte; era inserito in un contesto criminale) , dimostrando così una aumentata pericolosità sociale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma 8 luglio 2025