Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Divieto di Ripetere le Stesse Argomentazioni
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa concludere un percorso giudiziario. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’appello di un imputato, condannato per il reato di calunnia, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze di tale pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di calunnia, ha presentato ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. Le sue doglianze si concentravano su presunte incongruenze logiche e su una valutazione, a suo dire errata, delle circostanze del reato da parte dei giudici di merito.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, i motivi addotti non introducevano nuovi profili di violazione di legge, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già ampiamente discusse e decise nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti o la valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici del merito’).
Il suo ruolo è quello di assicurare la corretta interpretazione e applicazione della legge. Pertanto, un ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi specifici, come la violazione di una norma di legge o un difetto di motivazione palese e irriducibile. Un ricorso che, invece, si limita a criticare l’interpretazione dei fatti data dal giudice precedente, riproponendo le medesime argomentazioni difensive, è destinato all’inammissibilità.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
In applicazione dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze onerose per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione sottolineando che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già ‘adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito’. Le argomentazioni della Corte d’Appello erano state ritenute ‘giuridicamente corrette’, ‘puntuali’ e ‘coerenti’, prive di quelle ‘manifeste incongruenze logiche’ che sole avrebbero potuto giustificare un intervento della Cassazione. In sostanza, il ricorrente ha tentato di ottenere un terzo giudizio sui fatti, mascherandolo da critica sulla legittimità della sentenza, una strategia non consentita dalla legge.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito per presentare un ricorso. È necessario individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre un ricorso inammissibile, basato sulla semplice riproposizione di argomenti già respinti, non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La difesa tecnica deve quindi concentrarsi sulla ricerca di vizi di legittimità concreti, evitando di trasformare il ricorso in un sterile tentativo di revisione del merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio se si limitano a riproporre censure sui fatti già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, senza individuare specifici errori di diritto.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorrente ha semplicemente ripetuto le stesse argomentazioni e critiche già presentate e valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni giuridiche o dimostrare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, nel caso specifico pari a 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30963 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30963 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIBERA il 21/04/1960
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto nneramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenz acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai costituti, anche d matrice soggettiva f della calunnia ascritta al ricorrente e al giudizio di equivalenza tra circosta rilevato che all’inannmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 Giugno 2025.