Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Falsa Dichiarazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. Quando i motivi di appello sono semplici ripetizioni di argomenti già valutati e respinti, il risultato è un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale che aveva condannato un individuo per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. In particolare, l’imputato aveva reso una dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale non veritiera.
La Corte di Appello aveva successivamente riformato parzialmente la sentenza, dichiarando il non doversi procedere per il reato di inosservanza e riducendo la pena per la falsità ideologica. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, articolando quattro distinti motivi di censura.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato ciascuno dei quattro motivi di ricorso, giungendo per tutti alla medesima conclusione: l’inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo e Secondo Motivo: Ripetitività delle Censure
I primi due motivi lamentavano una presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e un vizio di motivazione riguardo alla rilevanza della falsa dichiarazione. La Corte ha liquidato queste doglianze come inammissibili perché erano una mera riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale e logico sulla questione, rendendo il ricorso su questi punti del tutto superfluo.
Terzo Motivo: Infondatezza Manifesta sulla Sostenibilità dell’Errore
Il terzo motivo verteva sulla presunta insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, sostenendo che l’imputato avesse agito per errore. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha evidenziato come la Corte di Appello avesse già spiegato chiaramente, e con logica stringente, perché la tesi dell’errore non fosse sostenibile. Il ricorso, quindi, non faceva emergere alcun reale difetto di motivazione o violazione di legge.
Quarto Motivo: Mancato Riconoscimento delle Attenuanti Generiche
Infine, l’imputato contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto anche questo motivo inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di Appello, infatti, aveva fornito una motivazione congrua e logica, spiegando che non era emerso alcun elemento a favore dell’imputato che potesse giustificare la concessione delle attenuanti, tenendo anche conto dei suoi precedenti penali per bancarotta fraudolenta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un pilastro del processo penale: la funzione del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non riesamina i fatti nel merito, ma valuta se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e se le loro motivazioni siano logiche e prive di vizi. Presentare un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni, senza individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio di merito, cosa che non le compete. Questa pratica processuale si traduce in una dichiarazione di inammissibilità, che chiude definitivamente il caso e comporta sanzioni per il ricorrente.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per cassazione deve essere fondato su precise critiche giuridiche alla sentenza impugnata, non sulla speranza di un riesame dei fatti. L’inammissibilità non è solo una questione formale, ma la conseguenza di un uso non corretto dello strumento processuale. La condanna al pagamento delle spese e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende rappresenta la sanzione per aver attivato inutilmente il massimo organo della giurisdizione penale con motivi privi di reale fondamento giuridico. La decisione rafforza il principio di efficienza e serietà del processo, scoraggiando appelli dilatori o meramente ripetitivi.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi presentati sono una mera ripetizione di argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, oppure quando sono manifestamente infondati e non evidenziano alcuna violazione di legge o vizio logico nella sentenza precedente.
Cosa significa ‘falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico’?
È il reato, previsto dall’art. 483 del codice penale, commesso da una persona che attesta falsamente a un pubblico ufficiale, in un atto destinato a provare la verità di quei fatti, una circostanza non vera, come ad esempio dichiarare il falso sul proprio casellario giudiziale in un’autocertificazione.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché la Corte di Appello non ha individuato alcun elemento che potesse giustificarle. In questa valutazione ha pesato anche la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato per bancarotta fraudolenta, che ha deposto a sfavore di un trattamento sanzionatorio più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2938 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2938 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TAVIANO il 14/08/1954
avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ha riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e riducendo la pena inflitta, la sentenza del Tribunale di Lecce del 13 aprile 2021, che ne aveva affermato la responsabilità per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e che, esclusa la contestata recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla pena di giustizia;
ritenuto che il primo motivo del ricorso, con il quale viene dedotta la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito, avendo la Corte territoriale puntualmente motivato sulla rilevanza della dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale (v. la pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il secondo motivo del ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla rilevanza della dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, sia parimenti inammissibile poiché, oltre a prospettare un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, è anch’esso riproduttivo di doglianze correttamente respinte in sede di merito (si veda, ancora, la pagina 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che il terzo motivo del ricorso, con il quale viene prospettata una violazione di legge in relazione all’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 483 cod. pen., sia manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere anch’esso riproduttivo di censure già correttamente disattese dai Giudici di merito, il difetto di motivazione lamentato non emerge in alcun modo dal provvedimento impugnato, che ha ben spiegato, sul piano logico, perché la tesi dell’errore sostenuta dall’imputato non sia sostenibile;
ritenuto che il quarto motivo del ricorso, con il quale viene dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha evidenziato, con motivazione congrua e logica, come non sia emerso alcun elemento che possa giustificarlo, anche in considerazione dei precedenti penali dell’imputato per bancarotta fraudolenta;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente