Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per evasione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro ordinamento. Quando un’impugnazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare nuove questioni di legittimità, la Suprema Corte non può fare altro che dichiararne l’inammissibilità. Questo principio è fondamentale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e per ribadire che la Cassazione è un giudice di legittimità, non una terza istanza di merito.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La difesa aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva già confutato punto per punto le doglianze dell’imputato. Le questioni sollevate riguardavano il diniego della messa alla prova, la sussistenza stessa del reato di evasione, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e la valutazione della pericolosità sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa sulla constatazione che tutti i motivi presentati dalla difesa erano una mera riproduzione delle censure già adeguatamente affrontate e rigettate dalla Corte territoriale. In sostanza, il ricorso non presentava vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma tentava di ottenere un nuovo giudizio sul merito dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: un ricorso inammissibile per genericità e ripetitività
Le motivazioni della Corte si articolano su quattro punti principali, che rispecchiano fedelmente le ragioni già esposte dalla Corte d’Appello:
1. Diniego della Messa alla Prova: La richiesta è stata respinta a causa del percorso criminale dell’imputato e dell’accertata inutilità di benefici simili concessigli in passato. La Corte ha ritenuto che non vi fossero le condizioni per un esito positivo della misura.
2. Sussistenza del Reato di Evasione: È stato accertato che l’allontanamento dall’abitazione, sebbene in un orario astrattamente autorizzato, era avvenuto per motivi diversi da quelli consentiti. La giustificazione fornita (programmare sedute con il SERD) è stata smentita dagli accertamenti, rendendo l’allontanamento ingiustificato e integrando così il reato.
3. Inapplicabilità dell’Art. 131-bis c.p.: La non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa della non scarsa offensività e dell’abitualità della condotta. La Corte ha considerato sia il comportamento complessivo, che aveva richiesto plurimi controlli da parte delle forze dell’ordine, sia i numerosi precedenti specifici in materia di violazione delle misure di prevenzione.
4. Valutazione della Pericolosità Sociale: La Corte ha ritenuto accresciuta la pericolosità sociale dell’individuo, valorizzando la nutrita serie di reati gravi e il fallimento concreto dei benefici premiali precedentemente ottenuti. È stato inoltre precisato che la difesa non aveva mai contestato nei gradi di merito la consistenza dei precedenti penali, rendendo tardiva ogni obiezione in sede di legittimità.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione sollevino questioni di diritto o vizi procedurali specifici della sentenza impugnata, e non si limitino a riproporre le stesse argomentazioni di fatto già valutate. La decisione sottolinea inoltre come la valutazione della pericolosità sociale e dell’affidabilità di un imputato si basi su un’analisi complessiva della sua storia criminale e della sua condotta, elementi che assumono un peso determinante nella concessione di benefici e misure alternative alla detenzione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla corte precedente, senza sollevare nuove e specifiche questioni di legittimità o vizi della sentenza impugnata.
Perché è stata negata l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
È stata negata a causa della non scarsa offensività e dell’abitualità della condotta. La Corte ha considerato la condotta complessiva, che ha richiesto molteplici controlli, e la pregressa commissione di numerosi reati in materia di violazione di misure di prevenzione.
Quali elementi ha considerato la Corte per valutare la pericolosità sociale del ricorrente?
La Corte ha considerato la nutrita serie di gravi reati commessi in passato, il concreto fallimento dei plurimi benefici premiali precedentemente concessi e la condotta per cui si procedeva, ritenendo che tali elementi, nel loro insieme, dimostrassero un’accresciuta pericolosità sociale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono riproduttivi di identiche censure adeguatame confutate dalla Corte di appello che ha: 1) indicato le cause che non consentivano di ammetter il ricorrente alla messa alla prova facendo rinvio al percorso criminale ed all’inutilità dei in passato concessi (pagg. 3 e 4); 2) valutato le ragioni che facevano ritenere integrata l’eva essendo stata smentita la pur comunicata richiesta di doversi allontanare per programmare le sedute con il SERD (pagg. 4, 5 e 6), ritenuto, inoltre, determinante l’allontanamento in orar cui era astrattamente autorizzato ad uscire da casa per motivi però diversi da quelli in conc accertati; 3) apprezzato la non scarsa offensività e l’abitualità della condotta ai fini dell applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., tenuto conto, sia della complessiva condotta che aveva costretto il personale addetto al controllo ad effettuare plur accertamenti sia presso il SERD che presso l’abitazione (che portavano all’accertamento della conclusione che il ricorrente se ne fosse ingiustificatamente allontanato), sia della preg commissione di numerosi reati in materia di violazione della misura di prevenzione; valorizzato la nutrita serie di gravi reati ed il concreto fallimento dei plurimi benefic che, unitamente alla condotta per ultimo contestata, ha fatto ritenere accresciuta la pericol sociale, non trovando invece fondamento la tesi secondo cui la sentenza non avesse motivato sul punto (la Corte ha invece puntualizzato che la difesa non aveva mai in precedenza messo in dubbio e censurato la consistenza di alcuni precedenti di cui si ipotizzava l’estinzione di cond e di pene ai fini della sussistenza dei presupposti di legge per ritenere la recidiva, v. secondo periodo pag. 8); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.