Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Ripetitività dei Motivi
Un ricorso inammissibile rappresenta spesso l’esito di un’impugnazione che non riesce a superare il vaglio preliminare della Corte di Cassazione. Ciò accade quando l’atto manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. L’ordinanza n. 16605 del 2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa dinamica, sanzionando un ricorso che si limitava a ripetere argomentazioni già respinte nel grado di giudizio precedente.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale. La condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. A carico dell’imputato era stata inoltre riconosciuta l’aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale.
Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso e la Genericità dei Motivi
L’unico motivo di ricorso sollevato dall’imputato riguardava una presunta violazione di legge nell’applicazione della recidiva. Tuttavia, dall’analisi della Suprema Corte è emerso un vizio fondamentale: il motivo non era nuovo, ma si configurava come una semplice riproduzione dei profili di censura già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte di Appello.
In altre parole, il ricorrente non ha formulato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze, senza spiegare perché la decisione dei giudici di merito fosse errata in punto di diritto.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
Di fronte a un’impugnazione così strutturata, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono riproporre le medesime questioni di fatto o di merito già decise. Al contrario, esso è un rimedio straordinario volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Perché un ricorso sia ammissibile, è necessario che si articoli in una critica specifica e argomentata, capace di confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della pronuncia contestata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha spiegato che la riproposizione di argomenti già disattesi, senza una critica mirata alle ragioni esposte dal giudice precedente, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. Il ricorrente deve “scandire” le proprie critiche in relazione alle argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a un copia-incolla delle precedenti difese. La mancanza di questo confronto dialettico con la decisione di secondo grado impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di nomofilachia.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce l’importanza di una redazione tecnica e puntuale degli atti di impugnazione. Presentare un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza attaccare specificamente la motivazione della sentenza precedente, è una strategia destinata al fallimento. Tale approccio non solo porta a una declaratoria di inammissibilità, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore, specificità e un’effettiva critica giuridica, non la mera insistenza su posizioni già vagliate e respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era una mera riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e nuova contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato è stato condannato?
L’imputato è stato condannato per il reato previsto dall’articolo 495 del codice penale, con l’aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16605 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., con la recidiva specifica e infraquinquennale (non recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, come erroneamente riportato in ricorso);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, si duole della violazione di legge in ordine all’applicazione della recidiva, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pagg. 1 e 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024