Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale presentare argomenti solidi e, soprattutto, nuovi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza quasi certa di motivi d’appello che si limitano a riproporre le stesse questioni già esaminate e respinte dal giudice precedente. Questa ordinanza offre uno spunto chiaro su come strutturare un ricorso efficace e quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Le sue doglianze si basavano su tre punti principali: la contestazione della sua responsabilità penale, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, infine, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. La decisione si fonda su una valutazione precisa di ciascun motivo presentato.
Motivi Meramente Riproduttivi
I primi due motivi, relativi alla responsabilità e alle attenuanti generiche, sono stati liquidati come ‘meramente riproduttivi’. In altre parole, l’imputato non ha fatto altro che ricopiare le censure già adeguatamente vagliate e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. Presentare le stesse argomentazioni equivale a chiedere un riesame del merito, compito che non spetta alla Suprema Corte.
La Causa di Non Punibilità e l’Ostacolo dei Precedenti
Il terzo motivo, riguardante l’articolo 131-bis c.p., è stato giudicato inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, la questione non risultava essere stata sollevata correttamente in appello. In secondo luogo, e in modo dirimente, la Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata indicasse l’esistenza di tre precedenti penali specifici a carico dell’imputato. La presenza di tali precedenti costituisce un ostacolo insormontabile al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che presuppone un comportamento non abituale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su principi consolidati. Un ricorso inammissibile non è un rigetto nel merito, ma una sanzione processuale per un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge. In questo caso, la ripetitività dei motivi ha svuotato il ricorso della sua funzione, che è quella di evidenziare vizi di legittimità (errori di diritto) e non di lamentare un’ingiustizia nella valutazione dei fatti. Inoltre, la Corte ha ribadito che la sussistenza di presupposti oggettivi, come i precedenti penali, preclude in radice l’applicazione di determinati benefici di legge, rendendo inutile qualsiasi discussione al riguardo.
Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere mirato, specifico e basato su vizi di legittimità concreti. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti attraverso la semplice riproposizione di vecchie argomentazioni è una strategia destinata al fallimento, con conseguenze economiche non trascurabili per chi la intraprende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici o si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare questioni di legittimità nuove e pertinenti.
La presenza di precedenti penali può impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, come chiarito nell’ordinanza, la presenza di precedenti penali specifici a carico dell’imputato è un fattore che osta al riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3948 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3948 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANZARO il 24/08/1989
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivo di ricorso aventi ad oggetto la responsabilità dell’imputato, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
I primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3).
Osservato che il terzo motivo non risulta indicato dalla Corte di appello come dedotto in quella sede e, comunque, il ricorrente non si duole del fatto che dello stesso la Corte non ne abbia erroneamente fatto menzione. In ogni caso a pag. 3 della sentenza impugnata sono indicati tre precedenti specifici dell’imputato che precludono la possibilità del riconoscimento di tale causa di non punibilità.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/09/2024