Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Meramente Ripetitivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di quando un appello viene fermato prima ancora di essere esaminato nel merito, definendolo un ricorso inammissibile. Questo accade quando i motivi presentati non sono nuovi, ma si limitano a ripetere argomentazioni già discusse e respinte nei gradi precedenti. Analizziamo insieme questo caso per capire le logiche che guidano la Suprema Corte.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto in Partenza
Un imputato, già condannato dalla Corte d’Appello, ha deciso di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. I suoi avvocati hanno basato il ricorso su tre punti principali:
1. Il diniego della sospensione del processo con messa alla prova.
2. La presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni di un testimone.
3. La mancata esclusione dell’aggravante della recidiva.
Tuttavia, la Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso interamente inammissibile. La ragione? Tutti e tre i motivi erano una semplice riproposizione di questioni già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere elementi di novità o critiche pertinenti alla logica della sentenza impugnata.
I Motivi di un Ricorso Inammissibile
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Vediamo perché i motivi specifici sono stati giudicati inadeguati.
La Messa alla Prova e la Pericolosità Sociale
L’imputato chiedeva di accedere alla messa alla prova, una misura che avrebbe potuto estinguere il reato. La Corte d’Appello aveva negato questa possibilità, evidenziando la pericolosità sociale del soggetto. Tale valutazione si basava non solo sulle precedenti condanne, ma anche sulla “gratuità” della sua condotta: si era offerto di commettere il reato anche senza un diretto vantaggio economico personale. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione logica e ben argomentata, rendendo la doglianza sul punto un vano tentativo di ridiscutere una valutazione di merito.
L’Utilizzabilità delle Testimonianze e delle Registrazioni
Un altro punto contestato riguardava la testimonianza di un operatore di polizia giudiziaria. Questa testimonianza si basava su una conversazione registrata su un file audio relativo a una chiamata al numero di emergenza 118. La difesa ne sosteneva l’inutilizzabilità. La Corte d’Appello, però, aveva già chiarito che la registrazione era stata legittimamente acquisita come documento ai sensi dell’art. 234 del codice di procedura penale e che la testimonianza su di essa era pienamente valida. Riproporre la questione in Cassazione senza nuove argomentazioni è stato considerato, anche qui, motivo di inammissibilità.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato: non si può utilizzare il ricorso in Cassazione come un’ulteriore istanza di appello. I giudici hanno sottolineato che tutti i motivi erano “meramente reiterativi” e “manifestamente infondati”. Le argomentazioni della Corte d’Appello erano state descritte come “pertinenti e prive di vizi logici”.
In particolare, per quanto riguarda la recidiva, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la stretta connessione tra il reato contestato e le precedenti condanne per reati simili. Questo dimostrava, secondo i giudici, una totale assenza di efficacia deterrente delle pene precedenti e una spiccata pericolosità sociale, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante. Insistere su questo punto è stato quindi inutile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: un ricorso per cassazione deve concentrarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge) o su evidenti e macroscopici vizi logici della motivazione della sentenza impugnata. Non può essere un pretesto per chiedere ai giudici di rivalutare i fatti o di riconsiderare argomenti già ampiamente sviscerati e respinti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera ripetizione di doglianze già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, oppure quando sono manifestamente infondati e non evidenziano reali vizi di legge o di logica nella sentenza impugnata.
Perché è stata negata la sospensione del processo con messa alla prova in questo caso?
La messa alla prova è stata negata a causa della significativa pericolosità sociale del ricorrente, valutata sulla base delle sue precedenti condanne e della gratuità della sua condotta, ovvero la disponibilità a commettere il reato anche senza un diretto vantaggio patrimoniale.
La registrazione di una chiamata a un numero di emergenza può essere usata in un processo?
Sì, secondo quanto confermato dalla Corte, la deposizione di un testimone basata sull’ascolto di una conversazione registrata (in questo caso, una chiamata al 118) è pienamente utilizzabile se il file audio è stato acquisito al processo come documento ai sensi dell’art. 234 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 754 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 754 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIRO MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che tutti i motivi di ricorso, e precisamente:- il primo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al diniego di applicazione della sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis, cod. pen.; – il secondo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e legge processuale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla ritenuta utilizzabilità del dichiarazioni del teste COGNOME;- il terzo, che deduce la ricorrenza del vizio d violazione di legge penale e del vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per omessa esclusione della recidiva, sono tutti non consentiti perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, e anche manifestamente infondati, giacché censurano presunte illogicità della motivazione, la quale tuttavia appare corredata di argomentazioni pertinenti e prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pag. 11 in relazione alla piena utilizzabilità della deposizione del teste di p.g. COGNOME relativa alla conversazione registrata su file audio relativo all richiesta di intervento del 118, trascritto solo per comodità, ed acquisito al fascicolo processuale come documento di cui all’art. 234 cod. proc. pen.; pag. 15 con riferimento al diniego di applicazione della sospensione con messa alla prova in ragione della pericolosità sociale del ricorrente, considerata apprezzabile sulla base delle precedenti condanne e della gratuità della sua condotta, avendo il ricorrente offerto la propria disponibilità alla commissione del fatto anche senza un diretto e personale vantaggio patrimoniale; pag. 14 con specifico riferimento all’applicazione della recidiva, confermata dalla relazione specifica tra il reato addebitato al ricorrente e le precedenti condanne a suo carico per reati simili, dalle quali dedurre la totale mancanza di efficacia deterrente, nonché l’apprezzabile pericolosità sociale del NOME); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.