Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
L’ordinanza n. 40101/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione. Quando un appello si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo insieme questo caso per capire i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di furto di una somma di denaro e di un telefono cellulare all’interno di un bar. La condanna era aggravata dalla violenza sulle cose, dalla recidiva e da altre violazioni di legge.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando tre specifici punti:
1. L’errata applicazione della recidiva.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti.
3. L’eccessività della pena determinata dai giudici di merito.
In sostanza, la difesa contestava la valutazione giuridica e la commisurazione della sanzione operata dalla Corte di Appello di Torino.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle questioni sollevate. Ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una ragione procedurale fondamentale: i motivi presentati erano meramente ‘riproduttivi’.
Cosa significa? I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa erano una semplice riproposizione di quelle già presentate e adeguatamente respinte dalla Corte di Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può essere un ‘copia e incolla’ dell’appello precedente. Deve, invece, contenere censure specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata, dimostrando perché le argomentazioni del giudice di secondo grado sarebbero errate in punto di diritto.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sui seguenti punti cardine:
1. Ripetitività dei Motivi
I motivi del ricorso non si confrontavano adeguatamente con la sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva già spiegato, con argomenti giuridicamente corretti, perché la recidiva non poteva essere esclusa e perché la ‘pervicacia’ dimostrata dall’imputato non permetteva di concedere la prevalenza delle attenuanti generiche. Il ricorso non ha ‘scalfito’ queste motivazioni, limitandosi a dissentire senza offrire una critica giuridica pertinente.
2. Congruità della Pena
Anche la censura sulla determinazione della pena è stata ritenuta infondata. La Corte territoriale aveva motivato che la sanzione inflitta era già prossima ai minimi edittali, tenuto conto della gravità complessiva della condotta. Di fronte a una motivazione logica e non manifestamente errata, la Cassazione non può intervenire.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere specifico, critico e pertinente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso rispetto alla decisione precedente. È necessario individuare i vizi di legittimità della sentenza impugnata e argomentarli in modo puntuale. In caso contrario, il risultato non sarà una nuova valutazione del caso, ma una secca dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni non sono nuove né specifiche per il giudizio di Cassazione, ma si limitano a ripetere quanto già sostenuto e disatteso nel precedente grado di giudizio, senza attaccare in modo pertinente la logica giuridica della decisione contestata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME, a mezzo del proprieo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto di una somma di danaro e di un telefono cellulare custoditi all’interno di un bar, con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, con la recidiva, per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all’applicazione della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti ed alla determinazione della pena.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scalfiti da puntuali censure idonee a scalfire tali argomentazioni (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che ha trattato la questione affermando che la recidiva semplice contestata non poteva essere esclusa, che la pervicacia dimostrata nella ricerca del bene da sottrarre non consentiva di attribuire prevalenza alle circostanze attenuanti generiche.
Inoltre, la Corte territoriale ha spiegato che la pena era contenuta in misura prossima ai minimi, anche considerando la complessiva gravità oggettiva della condotta.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, Cig,CUF113 ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Af F9vc,,u processuali e al versamento della somma di euro tremila chlla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024. (