Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica precisa e argomentazioni specifiche. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è fondamentale dimostrare un errore di diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mera riproposizione di vecchie argomentazioni porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio è cruciale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità, poiché evidenzia la necessità di un confronto critico e puntuale con la decisione che si intende impugnare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per un reato previsto dal Testo Unico sulle spese di giustizia (art. 95 d.P.R. 115/2002), aggravato da una recidiva specifica. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado. L’imputato, non rassegnato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e una motivazione carente e illogica da parte dei giudici di merito.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che rappresentano principi consolidati della procedura penale.
In primo luogo, i motivi sollevati dal ricorrente sono stati giudicati ‘meramente riproduttivi’. In altre parole, l’imputato si è limitato a ripresentare alla Cassazione le stesse identiche censure che erano già state vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio, secondo la Suprema Corte, non è consentito in sede di legittimità, dove il focus non è sui fatti, ma sulla corretta applicazione della legge.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito che le censure relative al trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantificazione della pena, non possono essere oggetto del giudizio di Cassazione, a meno che la decisione del giudice di merito non sia palesemente arbitraria o fondata su una motivazione manifestamente illogica, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Le Motivazioni della Decisione
Analizzando le motivazioni, emerge con chiarezza la logica della Corte. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel quale si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge. Per questo motivo, quando si impugna una sentenza d’appello, non basta affermare che i giudici hanno sbagliato. È necessario articolare una critica specifica, puntuale e logica contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata, dimostrando dove e perché la Corte d’Appello avrebbe errato nell’applicare le norme di diritto.
Ripetere le stesse argomentazioni già disattese equivale a ignorare il lavoro motivazionale svolto dal giudice precedente, trasformando il ricorso in un atto sterile che non instaura un vero dialogo processuale con la Suprema Corte. Di conseguenza, la sanzione processuale è la dichiarazione di inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Specifici nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale. Un appello efficace, soprattutto in Cassazione, deve essere costruito come una critica mirata e argomentata della decisione che si contesta. Non è un’opportunità per un ‘replay’ del processo, ma un’occasione per evidenziare vizi di legittimità specifici. La pigrizia argomentativa, che si manifesta nel ‘copia e incolla’ di motivi già respinti, non solo è inutile, ma è anche controproducente, portando a una condanna per ricorso inammissibile e a ulteriori costi per l’assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la severità di una pena decisa da un altro giudice?
No, di norma non è possibile. La determinazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la quantificazione della pena è frutto di arbitrarietà o se la motivazione a supporto è manifestamente illogica, circostanza non riscontrata in questo caso.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che le argomentazioni presentate nel ricorso si limitano a ripetere le stesse censure e difese già avanzate e respinte dalla corte del grado precedente, senza aggiungere elementi di critica specifici contro le ragioni espresse nella sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Agrigento per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggravato dalla recidiva reiterata ed infraquinquennale ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche (in Agrigento, il 18/05/2011).
A mezzo pec del 06/12/2023, è pervenuta memoria del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, con relativi allegati.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 95 e 79, comma 1, lett. c), d.P.R. 115/2002, nonché all’art. 99 cod. pen., entrambi con riguardo agli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (quanto al primo motivo, si vedano la p. 3 sent. impugnata e le pp. 4 e 5 sent. di primo grado), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Ritenuto, inoltre, che non sono deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 3 e 4). L’onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ji ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore
Il Pres ente