Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione sui Motivi Ripetitivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi dinanzi alla Corte di Cassazione, chiarendo perché un ricorso inammissibile è una conseguenza quasi certa quando i motivi sono meramente ripetitivi. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo la vicenda e la decisione dei giudici.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Messina. La difesa contestava principalmente il riconoscimento di un’aggravante specifica, prevista dall’articolo 80 del Testo Unico sugli Stupefacenti, relativa all'”ingente quantità” della sostanza illecita. Oltre a ciò, il ricorso si doleva della misura della pena inflitta e della mancata concessione delle attenuanti generiche. L’appellante, quindi, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare tali aspetti della decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello procedurale. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità, in quanto si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile se Ripetitivo?
La Corte ha spiegato che i motivi del ricorso erano “meramente riproduttivi” di profili già vagliati e disattesi. I giudici di merito avevano fornito argomentazioni “giuridicamente corrette” e “puntuali” per giustificare le loro decisioni, sia per quanto riguarda il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità, sia per la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti. In particolare, per l’aggravante, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato il notevole scarto tra il valore della sostanza sequestrata e i valori soglia individuati dalla giurisprudenza consolidata.
Di fronte a una motivazione completa e logicamente coerente, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente, non rifare il processo. Proporre argomenti identici, senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge nella sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile. Come conseguenza diretta, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario articolare motivi di ricorso specifici che denuncino un’errata applicazione della legge o un vizio manifesto nella motivazione della sentenza. La semplice riproposizione delle stesse argomentazioni difensive è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici. Pertanto, un ricorso efficace deve concentrarsi su questioni di pura legittimità, evidenziando le ragioni per cui la decisione impugnata è giuridicamente errata.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi proposti sono una semplice ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte correttamente dai giudici di merito, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge.
Qual era l’oggetto principale della contestazione nel caso analizzato?
La contestazione principale riguardava il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti, oltre alla misura della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6912 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME la sentenza in epigrafe esaminati gli atti, il provvedimento impugNOME e i motivi aggiunti ,con i quali si è ribad fondatezza del vizio contestato dal ricorso con riferimento alla aggravante dell’ingente quanti di cui all’ad 80 Tus);
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, così da rendere il relativo giudizio di non censurabile in questa sede con riguardo al riconoscimento dell’aggravante ex art. 80 citato ( facendo coerente e assorbente rilievo al rilevante scarto accertato tra il valore accerta quello soglia individuato dalla giurisprudenza di questa Corte), alla misura della pena irrogat punto 2.3.) e alle generiche denegate ( punto 2.2.);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 202 3.