Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Ripetitivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti non siano una semplice copia di quanto già esposto in appello. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per questa ragione. Analizziamo la decisione per comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti della sentenza di secondo grado:
1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. L’omessa motivazione riguardo l’aumento di pena applicato in virtù della continuazione con un altro reato, la cui pena era già divenuta irrevocabile.
L’appellante sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore, limitandosi a respingere le sue richieste con motivazioni apparenti o insufficienti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’imputato non ha assolto al suo onere di presentare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, ma si è limitato a una “pedissequa reiterazione” dei motivi già discussi e respinti dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, giungendo per entrambi alla stessa conclusione di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio il ragionamento dei giudici.
Primo Motivo: Le Attenuanti Generiche e la Reiterazione
Sul diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha sottolineato come i motivi del ricorso fossero non solo ripetitivi, ma anche manifestamente infondati. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito una motivazione logica e coerente, facendo riferimento a elementi decisivi come:
* La gravità della condotta, avvenuta con l’uso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso, rendendola quindi indistinguibile da un’arma vera.
* I numerosi precedenti penali del ricorrente.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli aspetti ritenuti più rilevanti e decisivi. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello era stata considerata esauriente e priva di vizi logici, rendendo il motivo di ricorso una mera riproposizione di argomenti già vagliati e motivatamente respinti.
Secondo Motivo: La Pena per il Reato Continuato
Anche il secondo motivo, relativo all’aumento di pena per la continuazione, è stato giudicato un ricorso inammissibile per le medesime ragioni. La Cassazione ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello aveva assolto al proprio onere motivazionale. Nella sentenza impugnata, infatti, vi era un esplicito riferimento al “disvalore concreto del fatto di reato” e all'”intensità del dolo”, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l’entità dell’aumento di pena. Anche in questo caso, il ricorso si è limitato a riproporre le doglianze d’appello senza contestare specificamente e in modo argomentato il ragionamento del giudice di secondo grado.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio dove ridiscutere il merito dei fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo motivo, non basta essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario individuare i vizi specifici della sentenza impugnata e costruire un’argomentazione critica e puntuale. Un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una ripetizione letterale, degli argomenti già proposti e respinti nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la decisione di secondo grado.
È sufficiente che un giudice, nel negare le attenuanti generiche, si concentri solo su alcuni elementi?
Sì, secondo il principio affermato dalla Corte, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi (in questo caso, la gravità della condotta e i precedenti penali) per motivare il diniego, senza essere obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed inoltre non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che il giudice d’appello ha pienamente assolto l’onere argomentativo sul punto, avendo fatto riferimento a pagina 2 della sentenza, tra l’altro, alla gravità della condotta (avvenuta con utilizzo di una pistola scacciacani priva del tappo rosso) e ai numerosi precedenti penali del ricorrente;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena in continuazione con pena comminata in altra sentenza divenuta irrevocabile è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, ed inoltre manifestamente infondato, avendo giudice di appello assolto l’onere argomentativo sul punto con un esplicito riferimento, a pagina 3, alla fine del punto n.2, della sentenza impugnata, al disvalore concreto del fatto di reato e all’intensità del dolo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.