Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per stupefacenti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: non è possibile presentare un ricorso basato sulla semplice riproposizione di motivi già esaminati e respinti nei gradi precedenti. Questo caso offre un’analisi chiara delle conseguenze di un ricorso inammissibile, che includono non solo la conferma della condanna ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico del ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Ancona per reati legati agli stupefacenti. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni. In particolare, ha lamentato la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello e ha contestato la sussistenza di prove sufficienti a ricondurre a lui la sostanza stupefacente sequestrata. Inoltre, ha sostenuto che, in ogni caso, il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/90).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato non introducevano nuovi elementi di valutazione, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente vagliate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte d’Appello. Per quanto riguarda la richiesta di riqualificazione del reato, la Cassazione l’ha giudicata manifestamente infondata, confermando la correttezza della qualificazione giuridica data dai giudici di merito, basata sulle modalità della condotta, sul quantitativo di sostanza rinvenuta e sul numero di dosi ricavabili.
Le Motivazioni dietro un ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti. Proporre motivi che sono una mera riproduzione di quelli già disattesi in appello, senza individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che le questioni sulla prova e sulla mancata rinnovazione istruttoria erano state trattate in modo esauriente e logico dalla Corte d’Appello. Analogamente, la valutazione sulla gravità del fatto, che escludeva l’ipotesi della lieve entità, era stata motivata sulla base di elementi concreti (modalità, quantità, numero di dosi), rendendo la censura del ricorrente palesemente infondata.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che appesantiscono il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento. La decisione, pertanto, serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti e specifici, e non sulla speranza di un riesame del merito della vicenda, pena l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni economiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Nel caso specifico, è stato ritenuto tale perché i motivi erano una mera riproduzione di censure già esaminate e respinte in appello e perché un altro motivo è stato giudicato manifestamente infondato.
Cosa succede se i motivi del ricorso sono solo una ripetizione di quelli già presentati?
Se i motivi del ricorso si limitano a riproporre le stesse questioni già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del grado precedente, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4377 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4377 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura – in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria al difetto di prova sulla riconducibilità della sostanza stupefacente al ricorrente già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3, 4 e 5 della sentenza impugnata);
considerato che la censura sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondata, dovendosi reputare corretta la qualificazione giuridica della condotta criminosa, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza impugnata, avuto riguardo alle modalità e circostanze della condotta, al quantitativo di sostanza rinvenuta e al numero di dosi ricavabili;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) – della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023