Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 752 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 752 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
o,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Letta la memoria e le conclusioni della parte civile costituita, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
ritenuto che i motivi di ricorso proposti:- il primo, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale e del vizio di contraddittorietà e illogici della motivazione con riferimento all’individuazione degli elementi costitutivi del reato di truffa addebitato al ricorrente; – il secondo, che deduce la ricorrenza del vizio di illogicità della motivazione con riferimento agli elementi costituti dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen.; il terzo, che deduce la ricorrenz del vizio di violazione di legge e del vizio di mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile per la parte quantificata in relazione alle condotte per le quali vi è stata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sono tutti non consentiti sia perché fondati su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01) che perché non proposto (terzo motivo), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto;
che il giudice del merito ha adeguatamente motivato in ordine a ciascuno dei predetti punti con argomentazioni esaurienti ed esenti da vizi logici (in particolare, si vedano della sentenza impugnata pag. 2 relativamente all’accertamento della condotta del ricorrente, correttamente qualificata nei termini di artifizi e raggiri, alla ritenuta sussistenza, altresì, del danno di rilevante entità dovuto all’importo non irrisorio dei telefoni cellulari consegnati);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla condanna al pagamento di una provvisionale quanto al risarcimento del danno in favore della parte civile per la parte quantificata in relazione alle condotte per le quali vi è stata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non solo non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente
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nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627-01), ma è anche manifestamente infondato atteso che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711-01; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773-02);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita come liquidate in dispositivo nella misura di euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.