Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38356 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38356 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
considerato che i ricorrenti sono stati condannati ex artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché il solo COGNOME ex art. 337 cod. pen.;
considerato che COGNOME ha dedotto: 1) vizio di motivazione quanto al concorso nel reato, vieppiù che la droga era occultata nella vettura, sicché manca la prova che il ricorrente, il quale non si diede alla fuga a seguito di perquisizione, ne conoscesse l’esistenza (neppure i Giudici hanno spiegato perché non si trattasse di connivenza non punibile); 2) mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.;
considerato che COGNOME, nell’unico motivo presentato, ha dedotto mancata applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., non essendosi valutato che il ricorrente ha risarcito il danno al pubblico ufficiale, il che ne dimostra il pieno ravvedimento;
ritenuto che il primo motivo del ricorso di COGNOME reitera eccezioni cui la Corte d’appello ha motivatamente replicato essere del tutto inverosimile che una persona che trasporta un rilevante quantitativo di droga (circa 10 chili di hashish), accetti la richiesta di passaggio in auto di uno sconosciuto, così rendendolo potenziale testimone del reato, per poi aggiungere che l’imputato, nell’assumersi le proprie responsabilità, non fece cenno alla posizione di COGNOME;
rilevato che del pari meramente reiterativi sono il secondo motivo del ricorso di COGNOME e il motivo unico di COGNOME, avendo la Corte l’appello negato il riconoscimento delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati per la modalità della condotta (nonostante l’ordine di scendere dalla macchina, COGNOME riprese la marcia, trascinando il militare per alcuni metri), oltre che per l’assenza di elementi positivamente valutabili;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME