Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Reiterativi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale che i motivi siano specifici e critici verso la sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano una semplice ripetizione di quanto già esaminato e respinto dalla Corte d’Appello. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione nel nostro ordinamento.
I Fatti del Caso: Furto e Danneggiamento
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per i reati di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), commessi nel novembre 2019. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena in nove mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Nonostante la riduzione di pena, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando diversi aspetti della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato i tre motivi di ricorso presentati, ritenendoli tutti inammissibili. Vediamo nel dettaglio perché.
Primo Motivo: Responsabilità e Aggravante della Violenza sulle Cose
Il ricorrente contestava la sua responsabilità per il reato di danneggiamento e la configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose. La Corte ha ritenuto questo motivo un ricorso inammissibile in quanto si trattava di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo i giudici, non ha contrapposto argomenti giuridici o fattuali nuovi, ma si è limitato a proporre una lettura alternativa delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
Secondo Motivo: Concorso di Reati o Assorbimento?
Il secondo motivo verteva sul mancato assorbimento del reato di danneggiamento in quello di furto. Anche in questo caso, la Cassazione ha ravvisato una mera riproposizione di una doglianza già disattesa. La Corte d’Appello aveva chiarito in modo logico e coerente che il danneggiamento aveva riguardato un’autovettura diversa rispetto a quella da cui era stato commesso il furto, giustificando così la sussistenza di due reati distinti e non di un’unica condotta.
Terzo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, il ricorrente lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato anche questo motivo inammissibile, evidenziando come fosse stato formulato senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. I giudici di secondo grado avevano infatti giustificato il diniego sulla base di elementi concreti: una recente pendenza per un fatto analogo, per cui l’imputato era stato arrestato in flagranza, e l’assenza di elementi positivi che potessero giustificare una mitigazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La ratio decidendi della Corte è chiara: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione dei motivi d’appello. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza che si intende impugnare. Quando i motivi sono generici o si limitano a ripetere argomenti già vagliati e motivatamente respinti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente, il ricorso è destinato all’inammissibilità. In questo caso, tutti e tre i motivi sono caduti in questa trappola processuale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato e serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di secondo grado. L’esito di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una lezione importante sull’importanza della tecnica processuale e sulla necessità di fondare le proprie impugnazioni su solidi argomenti di diritto.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi proposti sono una mera ripetizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza un reale confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Perché il reato di danneggiamento non è stato considerato parte del reato di furto?
La Corte ha specificato che il reato di danneggiamento aveva avuto ad oggetto un’autovettura diversa da quella all’interno della quale era avvenuto il furto. Pertanto, si trattava di due condotte distinte e non di un reato unico.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Il mancato riconoscimento delle attenuanti è stato giustificato dalla recente pendenza di un procedimento per un fatto analogo, per il quale l’imputato era stato arrestato in flagranza, e dall’assenza generale di elementi positivi da valutare ai fini di una mitigazione della sanzione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 8528  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME ( CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell’Il ottobre 2022 con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunal Roma in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen. (capo A) e art. 63 1 e 2, cod. pen. (capo B), commessi in Roma I’ll novembre 2019, ha escluso la recidiva e rideterminato la pena in mei 9 di reclusione e euro 200,00 di multa.
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto vizio di motivazione in relazione a affermazione della responsabilità penale in ordine al reati di danneggiamento ed in relazione al configurabilità dell’aggravante della violenza sulle cose, è inammissibile in quanto reiterati censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con percorso argomentativo coerente e privo di vizio logico- giuridici, a cui il ricorrente non contra alcuna valida ragione di fatto o di diritto, ma una mera lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE risultanze
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine mancato assorbimento del delitto di cui al capo B) in quello di cui al capo A), è anche es inammissibile in quanto reiterativo di doglianza già disattesa dalla Corte di Appello, che spiegato come il reato di danneggiamento di cui al capo B) avesse avuto ad oggetto altra autovettura rispetto a quella all’interno della quale vi era stato il furto.
Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motiva in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto anch’esso reiterativo di doglianza già formulata in assenza di confronto con l motivazione della sentenza impugnata, in cui si è dato atto che ostavano a detto riconoscimento la recente pendenza per fatto analogo, in ordine al quale era stato arrestato in flagranza l’assenza di elementi da valutare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024
Il Consigli nsore
Il Pre idente