Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi di Appello
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli ostacoli più comuni nel percorso verso la Corte di Cassazione, come dimostra una recente ordinanza che ha fermato l’impugnazione di un imputato condannato per reati in materia di stupefacenti. Questo caso offre spunti cruciali sull’importanza di formulare correttamente i motivi di appello fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per un reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la valutazione della recidiva e il bilanciamento operato dai giudici tra le circostanze attenuanti generiche e la stessa recidiva.
Tuttavia, l’esito del ricorso non è stato quello sperato. La Suprema Corte, senza entrare nel merito delle questioni, ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile: Un’Analisi Dettagliata
La decisione della Corte si fonda su due pilastri procedurali ben definiti che hanno reso il ricorso inammissibile. Comprendere queste ragioni è fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario.
Primo Motivo: La Preclusione per Mancata Deduzione in Appello
Il primo motivo di ricorso, relativo alla contestazione della recidiva, è stato giudicato “precluso”. Questo termine tecnico significa che la questione non poteva più essere sollevata in Cassazione perché non era stata specificamente articolata nel precedente grado di giudizio, ovvero l’appello. In quella sede, la difesa si era limitata a criticare il giudizio di equivalenza nel bilanciamento delle circostanze, senza contestare la sussistenza stessa della recidiva. La Corte di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono introdurre nuove censure, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge sulla base dei motivi già discussi nei gradi precedenti.
Secondo Motivo: La Mera Riproduzione di Censure Già Valutate
Il secondo motivo, riguardante il bilanciamento delle circostanze, è stato ritenuto “meramente riproduttivo”. In altre parole, il ricorrente non ha fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente valutate dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata (come vizi logici o violazioni di legge), e non può limitarsi a una generica riproposizione di doglianze già respinte, sperando in una diversa valutazione dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per una Difesa Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la strategia difensiva deve essere costruita in modo attento e completo sin dal primo grado. Ogni motivo di potenziale contestazione deve essere sollevato e argomentato specificamente in appello, altrimenti si rischia la preclusione in Cassazione. Non è sufficiente ripetere le stesse lamentele sperando in un esito diverso; è necessario, invece, dimostrare con precisione dove e come i giudici di merito abbiano errato nell’applicare la legge o nel motivare la loro decisione. Il caso in esame serve da monito: la forma e la sostanza dei motivi di impugnazione sono inscindibili per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile e le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: il primo motivo era precluso, in quanto non era stato specificamente sollevato nel precedente giudizio di appello; il secondo motivo era una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “precluso”?
Significa che una determinata questione non può essere esaminata dalla Corte di Cassazione perché la parte interessata non l’ha sollevata nel modo e nei tempi corretti nel grado di giudizio precedente (in questo caso, l’appello). In pratica, si perde il diritto di far valere quella specifica doglianza.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39222 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16712/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla ritenuta recidiva e al bilanciamento delle circ attenuanti generiche con la recidiva,
Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, precluso, non essendo stato dedot specificamente in appello, essendosi in tale sede l’imputato limitato a censurare il giudiz equivalenza oggetto del bilanciamento tra circostanze; e, il secondo, meramente riproduttivo d censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.