Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
L’esito di un processo non dipende solo dalla ragione o dal torto nel merito, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile è la sanzione più severa per chi non segue queste regole, specialmente davanti alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto prima ancora di essere discusso nel merito, delineando tre errori fatali da evitare.
I Fatti del Caso: Un Appello con Quattro Motivi di Doglianza
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per appropriazione indebita e un altro delitto, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo avvocato basava l’impugnazione su quattro distinti motivi. In primo luogo, contestava la tardività della querela presentata dalla persona offesa. In secondo e terzo luogo, lamentava un’errata valutazione della legge riguardo alla sussistenza del profitto nel reato di appropriazione indebita e dell’elemento materiale di un’altra imputazione. Infine, contestava il riconoscimento di una circostanza aggravante.
Analisi dei Motivi e le Ragioni del Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi procedurali consolidati che ogni avvocato dovrebbe conoscere a fondo. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
L’Eccezione Tardiva sulla Querela
Il ricorrente sosteneva che la querela fosse stata presentata oltre i termini di legge. La Corte ha però subito bloccato questa doglianza, definendola manifestamente infondata. Il motivo è puramente procedurale: un’eccezione come la tardività della querela, che richiede accertamenti sui fatti (ad esempio, verificare la data esatta in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del reato), deve essere sollevata davanti al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Proporla per la prima volta in Cassazione è troppo tardi, poiché la Suprema Corte giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non i fatti.
La Mera Ripetizione dei Motivi di Appello
I secondi due motivi sono stati giudicati inammissibili per un’altra ragione: la mancanza di specificità. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare in modo specifico e argomentato le ragioni per cui i giudici di secondo grado le avevano disattese. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello; deve invece contenere una critica puntuale e ragionata della sentenza impugnata, evidenziando dove e perché il giudice avrebbe sbagliato ad applicare la legge. In caso contrario, il motivo è considerato generico e, quindi, inammissibile.
L’Introduzione di una Nuova Censura in Cassazione
Anche il quarto motivo, relativo alla circostanza aggravante, è stato dichiarato inammissibile. La ragione, in questo caso, è la novità della censura. La legge (art. 606, comma 3, c.p.p.) vieta di presentare in Cassazione motivi che non siano già stati specificamente dedotti nell’atto di appello. Poiché il ricorrente non aveva contestato l’aggravante in secondo grado, non poteva farlo per la prima volta davanti alla Suprema Corte. Si tratta di una preclusione processuale volta a garantire la gradualità e l’ordine dei giudizi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha ribadito tre pilastri fondamentali della procedura penale in tema di impugnazioni. Primo: le eccezioni che implicano accertamenti fattuali sono di competenza esclusiva dei giudici di merito e, se non sollevate tempestivamente, si considerano precluse. Secondo: i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, non potendosi risolvere in una sterile riproposizione di argomenti già esaminati. Terzo: vige il principio della devoluzione, secondo cui in Cassazione possono essere discusse solo le questioni già sottoposte al giudice d’appello, salvo quelle rilevabili d’ufficio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa decisione serve da monito: la preparazione di un ricorso per cassazione richiede la massima attenzione non solo al diritto sostanziale, ma soprattutto alle regole procedurali. Presentare eccezioni tardive, motivi generici o censure nuove equivale a condannare il proprio ricorso a una sicura declaratoria di inammissibilità. Per il cliente, ciò significa non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. La strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado di giudizio, prevedendo tutte le possibili contestazioni da sollevare nei tempi e nei modi corretti.
Quando un’eccezione sulla tardività della querela può essere sollevata?
Non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (davanti alla Corte di Cassazione), poiché comporta accertamenti di fatto che devono essere richiesti e valutati nei gradi di merito, come il Tribunale e la Corte d’Appello.
Cosa rende un motivo di ricorso per cassazione inammissibile per genericità?
Un motivo è inammissibile quando si limita a reiterare argomenti già presentati e respinti in appello, senza sviluppare una critica concreta e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Deve esserci un confronto effettivo con la motivazione del giudice precedente.
È possibile introdurre un nuovo motivo di doglianza per la prima volta in Cassazione?
No, non è consentito contestare un punto della sentenza (come il riconoscimento di una circostanza aggravante) per la prima volta in Cassazione se tale contestazione non è stata precedentemente formulata come specifico motivo di appello nel giudizio di secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sant’Agata di Militello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2024 della Corte d’appello di Messina
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la presentazione tardiva della querela in relazione al capo A) dell’imputazione, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali tardivamente dedotta;
che «la tardività della querela non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto devoluti al giudice di merito e che, non essendo stati richiesti tempestivamente, sono preclusi nei successivi gradi di giudizio» (Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, COGNOME, Rv. 284438-02);
osservato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge, rispettivamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del profitto nel delitto di appropriazione indebita di cui al capo A) dell’imputazione e dell’elemento materiale nel delitto di cui al capo C) dell’imputazione, non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 59 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché sono fondati su profili di censura che si
risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 5-6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della ritenuta integrazione da parte del ricorrente dei delitti a lui attribuiti, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 7), cod. pen., con riferimento al delitto di cui al capo C) dell’imputazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda la pag. 4), riepilogo che il ricorrente avrebbe avuto l’onere di contestare, se incompleto o inesatto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.