Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale seguire precise regole procedurali. Un errore comune, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione, è presentare un ricorso inammissibile, ovvero un atto che la Corte non può nemmeno esaminare nel merito. Questo accade spesso quando i motivi sono generici, ripetitivi o, peggio ancora, del tutto nuovi. Analizziamo un caso pratico per capire perché la Suprema Corte adotta una linea così rigorosa.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per tentato furto aggravato. L’imputato aveva cercato di rubare della merce da un veicolo adibito a negozio ambulante, forzando la maniglia della portiera. La sua condanna a otto mesi di reclusione e trecentoventi euro di multa era aggravata dalla recidiva specifica infraquinquennale. Inoltre, i giudici avevano revocato una precedente sospensione condizionale della pena.
Contro la decisione della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni: dalla mancata valutazione della sua effettiva pericolosità sociale alla scorretta determinazione della pena, fino alla contestazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale.
Il ricorso inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze dell’imputato, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni principali, che costituiscono un importante monito per chiunque intenda adire il giudice di legittimità.
Motivi Ripetitivi e Generici
Alcuni dei motivi proposti erano una mera riproduzione delle censure già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti. Deve, invece, contenere una critica specifica e puntuale del ragionamento seguito dal giudice del grado inferiore, spiegando perché la sua decisione sarebbe errata. In assenza di questa critica mirata, il motivo è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva ampiamente motivato sulla pericolosità sociale dell’imputato, basandosi sui suoi numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Aveva anche spiegato perché la pena fosse congrua e perché la revoca della sospensione condizionale fosse un atto dovuto, avendo l’imputato già beneficiato della misura per ben cinque volte, superando ampiamente i limiti di legge.
Motivi Nuovi: Un Errore Procedurale Fatale
Altri motivi del ricorso sono stati giudicati inammissibili perché sollevavano questioni nuove, mai proposte davanti alla Corte d’Appello. La legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) vieta di presentare per la prima volta in Cassazione censure che non hanno formato oggetto dei precedenti gradi di giudizio. Il giudizio di legittimità serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, non a introdurre nuovi temi di discussione.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente operato. La pericolosità dell’imputato era stata dimostrata ‘concretamente’ dalla sua ‘incline alla commissione di tali reati’, come evidenziato dai precedenti. La decisione sulla pena, con il bilanciamento delle attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti contestate, è stata considerata il risultato di una valutazione logica e coerente delle circostanze del caso e della personalità dell’imputato.
La revoca della sospensione condizionale, infine, era un atto quasi obbligato. L’art. 164, quarto comma, del codice penale, pone limiti precisi alla concessione del beneficio, e l’imputato li aveva superati, rendendo la revoca ai sensi dell’art. 168 n. 1) cod. pen. una conseguenza diretta della nuova condanna.
le conclusioni
La decisione in esame sottolinea l’importanza di una tecnica difensiva rigorosa e attenta alle regole procedurali. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e criticare in modo argomentato la sentenza impugnata, senza limitarsi a ripetere vecchie doglianze o a introdurne di nuove tardivamente.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono una mera ripetizione di quelli già respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure se vengono proposti per la prima volta argomenti che non erano stati sollevati nel precedente grado di giudizio.
Come viene valutata la pericolosità sociale di un imputato ai fini della recidiva?
La pericolosità sociale viene accertata in concreto, analizzando la storia criminale dell’imputato. Nel caso di specie, le numerose condanne definitive per reati contro il patrimonio sono state considerate una manifestazione concreta della pericolosità e dell’inclinazione a commettere tali reati.
Quando viene revocata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale viene revocata, tra le altre ipotesi, quando l’imputato ha già usufruito del beneficio più volte, superando i limiti previsti dalla legge (nel caso specifico, il limite era stato superato avendo già fruito del beneficio per cinque volte).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45519 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAFFOUN NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede, resa in sede di giudizio abbreviato, del 19 ottobre 2023, con la quale BAFFOUN NOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro trecentoventi di multa, revocata la sospensione condizionale della pena, in relazione al reato di cui all’art. 56 e 624, 62 comma 1 n.2 cod. pen., in relazione al tentativo di furto della merce contenuta in un veicolo parcheggiato all’interno di un’area di posteggio chiusa, adibito a negozio ambulante, con violenza sul nottolino della maniglia della porta e nello scardinamento della maniglia. Con recidiva, specifica ed infraquinquennale.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo i seguenti motivi: a) violazione di legge, con riguardo alla ritenuta recidiva, essendo mancato l’accertamento in concreto della pericolosità sociale dell’imputato; b) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., pur in presenza di condotta collaborativa da parte dell’imputato); c)violazione di legge e vizio di motivazione, in ragione dello scorretto giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e sul bilanciamento RAGIONE_SOCIALE circostanze di segno opposto; d) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di determinazione della pena; e) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sub a), d) ed e) risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. In particolare, la Corte giudicando sui due relativi motivi di appello, ha ritenuto, condividendo il giudizio del Tribunale, che risultava accertato il presupposto della presenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto del processo, manifestino maggiore pericolosità, trattandosi di precedenti condanne per reati contro il patrimonio; così l’imputato aveva dimostrato concretamente la pericolosità della propria personalità, incline alla commissione di tali reati; inoltre, l’imputato aveva anche fruito per ben cinque volte del beneficio della sospensione condizionale della pena, con ciò superando il limite previsto dall’art. 164, quarto comma cod.pen., agli effetti dell’art. 168 n. 1) cod. pen. Dalla complessiva considerazione RAGIONE_SOCIALE concrete modalità della condotta e della personalità dell’imputato, i giudici hanno individuato i parametri per determinare la pena, considerate le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
Sono invece non deducibili in questa sede i motivi sub c) e d), in quanto deducono violazioni di legge che non avevano formato oggetto di motivo di appello
e, quindi, proposti per la prima volta nel giudizio di legittimità (art. 606, comma 3, cod.proc.pen.)
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024.