Ricorso inammissibile: i limiti all’impugnazione in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, un esito processuale che chiude le porte a un’ulteriore valutazione del merito della causa. Questo provvedimento ci permette di approfondire due principi fondamentali del diritto processuale penale: la specificità dei motivi d’appello e la logicità della motivazione del giudice, specialmente in tema di concessione delle attenuanti generiche. Approfondiamo i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata.
La vicenda processuale
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale). L’imputato si doleva della decisione della Corte d’Appello di non concedergli la massima riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva motivato tale diniego evidenziando il comportamento negativo tenuto dal condannato dopo il reato: una volta ripristinata la misura degli arresti domiciliari, egli aveva immediatamente reiterato la violazione, rendendosi irreperibile.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando proprio la mancata concessione del massimo beneficio delle attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando vizi che impedivano la prosecuzione del giudizio. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua dichiarazione di inammissibilità su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti.
1. Novità della Censura:
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che la censura sollevata in Cassazione non era stata precedentemente prospettata nei motivi d’appello. Nel nostro sistema processuale, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. Ciò significa che non si possono introdurre per la prima volta questioni che dovevano essere sollevate nei gradi precedenti. L’aver omesso di contestare specificamente questo punto in appello ha precluso la possibilità di discuterne validamente davanti alla Suprema Corte.
2. Manifesta Infondatezza del Motivo:
Anche a voler superare il primo ostacolo, la Corte ha ritenuto il motivo del ricorso manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’Appello, che negava le attenuanti generiche a causa del comportamento successivo al reato (la nuova evasione), è stata giudicata “logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità”. Il giudice di merito ha correttamente valutato la condotta dell’imputato come un indicatore negativo della sua personalità, giustificando pienamente la decisione di non concedere il massimo beneficio di pena. La Cassazione, in questo contesto, può solo verificare la coerenza logica della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Conclusioni e implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: ogni fase del processo ha le sue regole e le sue preclusioni. I motivi di impugnazione devono essere specifici e tempestivi. Introdurre un argomento per la prima volta in Cassazione è una strategia destinata al fallimento, che porta a una declaratoria di ricorso inammissibile. Inoltre, la decisione conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche, un giudizio sindacabile in sede di legittimità solo se palesemente illogico o contraddittorio, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. La condotta post-reato, come dimostra questo caso, è un elemento di primaria importanza in tale valutazione e può determinare un trattamento sanzionatorio più severo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, perché il motivo sollevato (relativo alle attenuanti generiche) non era stato presentato nei motivi di appello; in secondo luogo, perché è stato comunque ritenuto manifestamente infondato.
Qual è stato l’argomento del ricorrente e perché non è stato accolto?
Il ricorrente lamentava la mancata concessione della massima diminuzione di pena per le attenuanti generiche. L’argomento non è stato accolto perché la Corte d’Appello aveva logicamente motivato il diniego sulla base del comportamento negativo successivo al reato, ovvero l’immediata reiterazione della violazione della misura domiciliare, rendendosi irreperibile.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESPINOZA COGNOME NOME NOME NOME LAVAGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., è inammissibile, dal momento che ha ad oggetto una censura non previamente prospettata con i motivi d’appello e che risulta, comunque, manifestamente infondata;
Considerato, invero, che il ricorrente lamenta l’omessa concessione della massima diminuzione di pena prevista per le circostanze attenuanti generiche, esclusa dalla Corte d’appello in ragione del negativo comportamento susseguente al reato del ricorrente (avendo il predetto “successivamente all’arresto e al ripristino della misura domiciliare, immediatamente reiterato la violazione rendendosi irreperibile”), con motivazione che risulta, per come argomentata, logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.