Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce il divieto di motivi nuovi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Con questa decisione, i Giudici Supremi hanno dichiarato un ricorso inammissibile perché basato su motivi non solo generici, ma soprattutto inediti, ovvero mai proposti nel precedente grado di giudizio. Questa pronuncia offre l’occasione per chiarire i limiti dell’impugnazione in Cassazione e l’importanza di una strategia difensiva ben definita sin dall’appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, emessa in primo grado. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena, confermando però l’affermazione di responsabilità dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui si contestava la motivazione della sentenza in relazione alla colpevolezza dell’imputato.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una duplice argomentazione, entrambe decisive per comprendere i paletti procedurali che regolano l’accesso al giudizio di legittimità. I Giudici hanno evidenziato come le censure proposte non potessero trovare ingresso in quella sede per due ragioni distinte ma concorrenti: la loro novità e la loro genericità.
Le Motivazioni
L’analisi delle motivazioni dell’ordinanza è cruciale per comprendere la ratio decidendi della Corte.
Il Vizio del Motivo “Inedito”
Il primo, e più dirimente, profilo di inammissibilità risiede nel carattere “inedito” della doglianza. La Corte ha osservato che, dall’analisi degli atti, l’imputato in sede di appello si era limitato a contestare esclusivamente il trattamento sanzionatorio, senza mai mettere in discussione l’affermazione della sua responsabilità. Di conseguenza, sollevare tale questione per la prima volta in Cassazione viola il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, del codice di procedura penale. Questi articoli impediscono di dedurre nel giudizio di legittimità questioni di merito non devolute al giudice d’appello. In sostanza, l’appello delimita l’ambito delle questioni su cui il giudice superiore può pronunciarsi, e ciò che non viene contestato in quella sede si consolida, non potendo essere “recuperato” in Cassazione.
La Genericità e Aspecificità del Ricorso
In secondo luogo, anche a voler superare l’ostacolo della novità, il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per la sua “conclamata genericità”. La difesa si era limitata a formulare argomentazioni astratte, senza alcun concreto aggancio alla vicenda processuale. Non venivano indicate né le prove che si assumevano travisate, né gli specifici errori di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di merito. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento impugnato, non potendosi risolvere in una mera e generica lamentela sulla decisione.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito sull’importanza della corretta redazione degli atti di impugnazione. Rende evidente che la strategia difensiva deve essere costruita in modo completo sin dal giudizio d’appello, poiché le questioni non sollevate in quella sede non potranno essere introdotte successivamente. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto immediato senza esame del merito, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie. Per gli avvocati, ciò significa dover articolare i motivi di appello in modo esaustivo, coprendo tutti i possibili profili di censura, dalla ricostruzione dei fatti all’applicazione della legge e alla commisurazione della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni fondamentali: primo, perché il motivo di ricorso era ‘inedito’, cioè sollevava una questione sulla responsabilità dell’imputato per la prima volta in Cassazione, senza averla contestata in appello; secondo, perché il motivo era ‘generico’ e ‘aspecifico’, privo di critiche concrete e dettagliate alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘inedito’ nel giudizio di Cassazione?
Un motivo di ricorso è considerato ‘inedito’ quando riguarda questioni di merito che non sono state sottoposte all’esame del giudice d’appello. Il processo penale prevede che le questioni vengano definite gradualmente e ciò che non viene contestato in appello non può, di regola, essere introdotto per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, che svolge un controllo di legittimità e non un nuovo esame dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in Euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26372 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26372 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, pen., escludendo la contestata recidiva e rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso Bologna il 10 giugno 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in relazione all’afferma di responsabilità dell’imputato, non è consentito in questa sede in quanto inedito, posto c dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che il deducente avesse form specifica doglianza al riguardo – essendosi limitato a formulare motivi riguardanti il tratta sanzionatorio -, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il c:ombinato disposto artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. pen.;
che, in ogni caso, il motivo è inammissibile per conclamata genericità delle deduzioni sostegno, in quanto indeterminate (nulla è detto neppure sulle prove che sarebbero state travisate o sugli errori in diritto in cui i giudici di merito sarebbero incorsi) e as trattandosi di astratte argomentazioni, prive di qualsivoglia addentellato concreto all’og della peculiare regiudicanda;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente