Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi d’Appello
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: i motivi presentati nel ricorso per cassazione non possono essere una novità rispetto a quanto discusso in appello. Questo principio è cruciale per comprendere quando un ricorso inammissibile diventa una conseguenza inevitabile, come nel caso di specie relativo a una condanna per frode assicurativa.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Ricerca di Legittimità
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di impugnare la decisione presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro della sua difesa in questa ultima sede era la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero la consapevolezza e volontà di partecipare alla frode assicurativa contestata.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La conseguenza di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi chiari e distinti, che offrono importanti spunti di riflessione per la pratica legale.
La Novità del Motivo di Ricorso
Il primo e decisivo punto è che il motivo di ricorso presentato in Cassazione era del tutto nuovo. In sede di appello, la difesa si era concentrata sulla presunta assenza di prove relative al concorso materiale dell’imputato nel reato. Non aveva, invece, mai contestato l’elemento soggettivo. La giurisprudenza costante stabilisce che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre temi di indagine o censure che non siano state preventivamente sottoposte al giudice del grado precedente. Consentire il contrario significherebbe trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito, snaturando la sua funzione di organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
La Genericità della Censura
In secondo luogo, anche a voler superare il primo ostacolo, la Corte ha rilevato che il ricorso era formulato in termini ‘assolutamente generici’. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito una motivazione specifica sulla partecipazione consapevole dell’imputato alla frode. Il ricorso, invece, si è dimostrato ‘del tutto silente’ rispetto a tali argomentazioni, limitandosi a enunciare un principio senza confrontarsi concretamente con le ragioni della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve demolire punto per punto il ragionamento del giudice precedente, non può limitarsi a una critica astratta e generica.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale: la strategia difensiva deve essere coerente e strutturata fin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile ‘riservare’ argomenti per la Cassazione. Ogni doglianza deve essere tempestivamente sollevata in appello per poter essere, eventualmente, riproposta in sede di legittimità. Inoltre, ogni critica alla sentenza impugnata deve essere specifica, puntuale e direttamente collegata alla motivazione che si intende censurare. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo vano l’ultimo tentativo di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: in primo luogo, il motivo sollevato (carenza dell’elemento soggettivo) non era stato dedotto nel precedente giudizio d’appello, risultando quindi un motivo nuovo non consentito in sede di legittimità. In secondo luogo, le argomentazioni erano generiche e non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
È possibile presentare in Cassazione motivi non discussi in appello?
No, sulla base di quanto stabilito in questa ordinanza, non è consentito formulare in sede di legittimità censure che non siano state previamente dedotte come motivo di appello. Farlo rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3865 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESSA AURUNCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto ascritto all’imput è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché la censura non risulta es stata previamente dedotta come motivo di appello dove la difesa aveva insistito, piuttosto sull’assenza di prova del concorso materiale del ricorrente; la Corte di appello, in ogni caso, motivato anche sulla consapevole partecipazione del COGNOME alla frode assicurativa fondando la propria diagnosi su argomentazioni rispetto alle quali il ricorso è del tutto si assolutamente generico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2023
Il Consigliere es nSqre