Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo ricorso deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza. In caso contrario, si va incontro a una dichiarazione di ricorso inammissibile, come avvenuto in una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questa decisione chiude la porta a un ulteriore esame del merito e rende definitiva la condanna. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni dietro una pronuncia di questo tipo.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello, presentava ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per contestare la sentenza. Il ricorso si basava principalmente su due punti: la presunta insussistenza dei reati contestati e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’appellante sosteneva che la sua colpevolezza non fosse stata provata adeguatamente, basando le sue argomentazioni su una rilettura dei fatti e degli elementi probatori già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
L’Analisi della Corte di Cassazione su un ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dall’imputato, giudicandoli entrambi non meritevoli di accoglimento e, di conseguenza, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Primo Motivo di Ricorso: Reiterativo e Infondato
Il primo motivo, con cui si contestava la colpevolezza, è stato ritenuto inammissibile perché:
1. Reiterativo: Le argomentazioni erano le stesse già presentate e respinte in Appello.
2. Fattuale: Si chiedeva alla Cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nei poteri del giudice di legittimità, il quale si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
3. Manifestamente Infondato: La Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione logica e coerente, spiegando dettagliatamente le ragioni del loro convincimento, basato su un’attenta analisi della documentazione e del contesto in cui si era svolta la condotta illecita. La rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato non è stata ritenuta sufficiente a superare questi vizi.
Il Secondo Motivo di Ricorso: Il Rigetto delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è stato respinto. La Corte ha richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 12624 del 2019), secondo cui la richiesta di attenuanti si considera implicitamente rigettata quando il giudice, pur senza una menzione esplicita, motiva adeguatamente il diniego di una riduzione del trattamento sanzionatorio basandosi su considerazioni che escludono la meritevolezza del beneficio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già fornito motivazioni sufficienti a pagina 7 della sua sentenza, rendendo la doglianza infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul ruolo stesso del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito. I giudici supremi non possono riesaminare i fatti, ma solo verificare che la sentenza impugnata non presenti vizi di legge o di motivazione (come illogicità o contraddittorietà). Poiché i motivi del ricorrente miravano a una rivalutazione fattuale già compiuta, e la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che le argomentazioni devono essere specifiche e pertinenti ai limiti del giudizio di legittimità, non una semplice riproposizione di tesi già respinte.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per presentare un ricorso efficace in Cassazione non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito. È necessario individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La decisione serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso tecnicamente corretti e giuridicamente fondati, evitando di trasformare l’ultimo grado di giudizio in un’impropria richiesta di riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano ripetitivi di argomenti già respinti, si basavano su considerazioni puramente fattuali non consentite in Cassazione ed erano manifestamente infondati, dato che la sentenza d’appello aveva una motivazione logica e coerente.
È possibile contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non può effettuare una nuova e diversa valutazione delle prove o dei fatti del processo.
Come viene trattata una richiesta di circostanze attenuanti generiche se il giudice non si pronuncia esplicitamente?
Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato nell’ordinanza, la richiesta si considera implicitamente respinta quando il giudice fornisce una motivazione adeguata per giustificare la pena inflitta, basata su elementi che sono incompatibili con la concessione delle attenuanti stesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 174 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CALTANISSETTA il 17/03/1993
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Salvatore;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la ribadita sussistenza del delitti contestati, risulta reiterativo, basato su considerazioni schiettamente fat manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giud di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pp. 3-7, c:he sottolineano co consapevolezza dell’intervenuta confisca potesse desumersi, oltre che dal contesto familiare i cui è maturata la condotta, anche da un’attenta disamina in sinossi della documentazione in atti), né la rinuncia alla prescrizione vale a superare;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, in tema di circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui la richiesta delle stesse deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allo sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamen sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, come si evince a pagina 7 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il CrsÌplierp estensore
Il Presidente