Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi, delineando i confini entro cui un’impugnazione può essere considerata ammissibile. Il concetto di ricorso inammissibile è centrale in questa decisione e rappresenta uno snodo cruciale della procedura penale, poiché impedisce un nuovo esame del merito della causa. Analizziamo insieme i fatti e le motivazioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
I fatti del caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per cassazione. L’obiettivo era quello di ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando la propria difesa su cinque distinti motivi. La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto che nessuno di questi motivi fosse meritevole di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
La decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, verificando se i motivi proposti rispettino i requisiti di legge per poter essere esaminati. In questo caso, la valutazione ha avuto esito negativo, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte e la gestione di un ricorso inammissibile
La Corte ha analizzato separatamente i motivi del ricorso, evidenziando per ciascuno le ragioni dell’inammissibilità o della manifesta infondatezza.
Il primo motivo: una questione di merito reiterata
Il primo motivo è stato considerato una semplice riproposizione di una questione di merito già ampiamente discussa e risolta in modo concorde dai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti già accertati, a meno che non si dimostri un vizio logico o giuridico evidente nella motivazione della sentenza impugnata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
I motivi nuovi: il divieto di introdurre nuove doglianze in Cassazione
Il secondo e il quarto motivo sono stati giudicati inammissibili per una ragione procedurale dirimente: le questioni sollevate (relative all’ipotesi del consumo di gruppo e alla motivazione sull’aumento per la continuazione) non erano state presentate come specifici motivi di appello. La giurisprudenza è costante nell’affermare che non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione censure che non sono state sottoposte al giudice del gravame. Farlo significherebbe saltare un grado di giudizio, violando i principi del processo.
I motivi manifestamente infondati
Infine, il terzo e il quinto motivo, riguardanti il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva già risposto in modo adeguato e motivato alle censure mosse dall’imputato su questi punti. Di conseguenza, riproporli in Cassazione senza addurre nuovi e specifici vizi di legittimità si traduce in una critica infondata alla decisione di merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole rigorose. Un ricorso, per essere ammissibile, deve sollevare questioni di pura legittimità, evidenziando vizi specifici della sentenza impugnata. Non può essere una mera ripetizione di argomenti già respinti, né l’occasione per introdurre temi nuovi non discussi in appello. La declaratoria di inammissibilità comporta, come in questo caso, non solo la fine del processo, ma anche l’obbligo per il ricorrente di sostenere i costi del procedimento e di versare una sanzione pecuniaria, a testimonianza della serietà del filtro di ammissibilità operato dalla Suprema Corte.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono reiterativi di questioni di merito già decise, quando vengono introdotte per la prima volta doglianze non sollevate in appello, o quando i motivi sono manifestamente infondati, cioè chiaramente privi di fondamento giuridico.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione dei motivi non discussi in Appello?
No, la Corte ha stabilito che i motivi non espressamente dedotti nel giudizio di appello non possono essere presentati per la prima volta in sede di ricorso per cassazione. Ciò comporterebbe un’omissione di un grado di giudizio.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46502 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 02/01/1982
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, nonché la memoria difensiva;
ritenuto che il primo motivo è reiterativo di questione di merito, concordemente risolte dai giudici di primo e secondo grado, con motivazione immune da censure;
ritenuto che il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, in quanto l’ipotesi del consumo di gruppo e l’omessa motivazione in ordine all’aumento per la continuazione non erano stati espressamente dedotti in appello e, in ogni caso, risultano manifestamente infondati;
ritenuto che il terzo e il quinto motivo, concernenti l’omesso riconoscimento della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivatamente risposto alle censure sollevate dal ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente