Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31736 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31736 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MESSINA il 23/12/1969
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, nell’assolvere l’imputato da una delle condotte di distrazione imputategli con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 640 cod. pen. e 216 R.D. 267/1942;
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge, vizio di motivazione e violazione di norme processuali in ordine alla dichiarata infondatezza dell’eccezione di nullità della pronuncia di primo grado per mancata rinnovazione istruttoria a seguito del mutamento del collegio giudicante – è manifestamente infondato in quanto, come correttamente argomentato dalla Corte d’Appello, le parti, con l’insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel minimum di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine (in motivazione Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019); nel caso di specie, al momento del mutamento della composizione del collegio, l’imputato non ha chiesto la rinnovazione delle prove dichiarative previamente assunte, prestando, al contrario, il consenso all’utilizzabilità dell’attività svolte nell’udienza (cfr. pag. sent. impugn.).
Considerato che il secondo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. – è manifestamente infondato in quanto le condotte distrattive di cui l’imputato è stato ritenuto responsabile nel procedimento in esame sono diverse da quelle giudicate con la sentenza n. 570/2018 emessa dal Tribunale di Messina, avente ad oggetto diverse opere di bancarotta; come rilevato dalla Corte d’Appello di Messina, secondo costante orientamento di questa Corte di legittimità, la condanna definitiva per il reato di bancarotta non impedisce di procedere nei confronti dello stesso imputato per altre e distinte condotte di bancarotta relative alla medesima procedura concorsuale. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 249668).
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in ordine all’art. 157 cod. pen. per intervenuta estinzione per prescrizione del reato di bancarotta avvenuta prima della sentenza impugnata – è manifestamente infondato in quanto la data in cui risulta decorso l’indicato termine prescrizionale risulta così determinata:
il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, ossia la
data di dichiarazione del fallimento, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 10 dicembre 2010.
al termine massimo, spirante il 10 giugno 2023, devono essere aggiunti 625 giorni così calcolati:
dal 22 marzo 2017 al 25 ottobre 2017, pari a giorni 217, per astensione dei difensori proclamata dall’UCI;
dal 17 ottobre 2018 al 17 aprile 2019, pari a giorni 60, per legittimo impedimento del difensore;
dal 17 aprile 2019 al 23 ottobre 2019, pari a giorni 60, per legittimo impedimento del difensore;
dal 23 ottobre 2019 al 15 aprile 2020, pari a giorni 175, per astensione dei difensori proclamata dall’UCI;
dal 9 marzo 2020 all’ 11 maggio 2020, pari a giorni 64, ex d.I 18/2021,
dal 10 giugno 2022 al 22 luglio 2022, pari a giorni 49, per legittimo impedimento dell’imputato;
Conseguentemente il reato contestato risulta estinto per la intervenuta prescrizione in data 24 febbraio 2025, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, e tale causa estintiva non può essere rilevata in sede di legittimità in caso di ricorso inammissibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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