Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Manifestamente Infondati
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce un ricorso inammissibile, delineando i confini del proprio giudizio di legittimità. Quando un’impugnazione non presenta i requisiti previsti dalla legge, la Corte non entra nel merito della questione, ma si limita a dichiararne l’inammissibilità con conseguenze precise per il ricorrente. Questo caso, relativo a una condanna confermata in appello, illustra perfettamente i criteri che portano a tale esito.
I Fatti del Caso: Dal Giudizio di Merito alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere un annullamento della pronuncia di secondo grado. Il ricorso si basava su una serie di motivi che, secondo la difesa, avrebbero dovuto dimostrare l’erroneità della sentenza impugnata, toccando aspetti come la consumazione del reato, la determinazione della pena e la responsabilità civile.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza dell’imputato nel merito, ma piuttosto che i motivi addotti per contestare la sentenza di appello non erano idonei a essere esaminati in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto in via preliminare, senza un’analisi approfondita delle questioni di fatto.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è inammissibile?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su argomentazioni giuridiche precise e consolidate. I giudici hanno osservato che i motivi del ricorso erano viziati da tre difetti principali che ne hanno causato l’inammissibilità.
Ripetitività e Genericità dei Motivi
In primo luogo, la Corte ha rilevato che le censure proposte erano meramente riproduttive di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti con corrette motivazioni giuridiche dal giudice di merito. Proporre in Cassazione le stesse identiche questioni già discusse in appello, senza individuare vizi specifici di legittimità nella sentenza impugnata, rende il ricorso un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, cosa non consentita.
Manifesta Infondatezza e Censure di Merito nel ricorso inammissibile
In secondo luogo, i motivi sono stati giudicati manifestamente infondati. Il ricorrente, infatti, non contestava una violazione di legge, ma tentava di ottenere una diversa valutazione delle prove e della consistenza degli elementi fattuali. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Le critiche sulla consistenza e rilevanza delle prove sono state quindi qualificate come censure generiche e di merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità.
Condanna alle Spese Processuali e alla Cassa delle Ammende
Come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Per accedere a questo ultimo livello di giudizio, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi di motivazione previsti tassativamente dalla legge. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo si rivela inefficace, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone, evidenziando l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via dell’impugnazione in Cassazione.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sono meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte, sono manifestamente infondati, oppure costituiscono censure generiche e di merito sulla valutazione delle prove.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo o la consistenza delle prove, ma si limita a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria per le loro decisioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 16/12/1957
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato invero che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e comunque manifestamente infondati (si vedano, in particolare, quanto alla consumazione del reato ex art. 348 cod. pen., alla reiterazione di atti tipici, alla violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., pagg. 7-8 della sentenza impugnata e Sez. 6, n. 20099 del 19/04/2016, Rv. 266746; pag. 9 sulla determinazione della pena; pagg. 10-11 sulla omessa rinnovazione dibattimentale per la riforma a fini civili e sulla responsabilità del ricorrente); nonché sono costituiti da censure generiche e di merito sulla consistenza e rilevanza di prove;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis il 21/02/2025.