Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in (: rdine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 617quinquies, 635, comma 2, n.1) cod. pe -1.
Letta la memoria, pervenuta in data 3 febbraio 2025, nell’interess3 del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazicine di legge in riferimento alla mancata traduzione del decreto di citazione in NUMERO_DOCUMENTO e della sentenza di primo grado in lingua serba – è manifestamente infondal o dal momento che, come emerge dagli atti contenuti nel fascicolo, risulta che l’imputato ben comprendesse la lingua italiana e che le traduzioni e la presenza dell’int:g prete siano state necessarie unicamente per il coimputato NOME COGNOME;
Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente dEminzia violazione di legge e inosservanza della legge penale in relazione all’art alt. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la norma in matei ia di semidetenzione non è stato abrogato seguito dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia;
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente lamenta vi.; io di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva zione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrirsca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancanti!), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplic to le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5) fa ,: endo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazionE della responsabilità;
Considerato che il quarto motivo di ricorso – con il quale il ricorrente cleri Jnzia violazione di legge in riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 635, comma 2 cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto il reato contestato è procedibile d’ufficio in quanto commesso in danno di beni destinati a C. uso pubblico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, i: on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025 Il c , psigliere est sore GLYPH
Il Pre idente