Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Manifestamente Infondati
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e argomentazioni giuridiche solide. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato quando i suoi motivi sono ritenuti ‘manifestamente infondati’. Questo caso, relativo a reati di intercettazione illecita e danneggiamento di beni pubblici, sottolinea l’importanza di una difesa tecnica precisa e pertinente, pena la reiezione dell’appello e la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello che confermava una condanna per i reati di installazione di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni (art. 617-quinquies c.p.) e di danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.), poiché commesso su beni destinati a uso pubblico. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato quattro distinti motivi di ricorso, sperando di ribaltare la decisione dei giudici di merito.
Analisi di un Ricorso Inammissibile e dei Suoi Motivi
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti e quattro i motivi, qualificandoli come manifestamente infondati. Vediamoli nel dettaglio:
1. La Mancata Traduzione degli Atti
L’imputato lamentava la violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione del decreto di citazione e della sentenza di primo grado in lingua serba. La Corte ha però verificato che, dagli atti processuali, emergeva chiaramente come l’imputato avesse una buona comprensione della lingua italiana. La presenza di un interprete durante il processo era stata necessaria solo per un altro co-imputato. Di conseguenza, questa doglianza è stata giudicata pretestuosa e infondata.
2. L’Errata Applicazione della Legge Penale
Il secondo motivo riguardava l’asserita abrogazione di una norma sulla semidetenzione a seguito della Riforma Cartabia. Anche in questo caso, i giudici hanno stabilito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la norma in questione non era stata abrogata, rendendo il motivo privo di qualsiasi fondamento giuridico.
3. Il Vizio di Motivazione sul Trattamento Sanzionatorio
La difesa contestava la motivazione della sentenza riguardo alla pena inflitta. La Cassazione ha ricordato che il ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo in presenza di una mancanza totale, di una manifesta illogicità o di una contraddittorietà palese. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva chiaramente esplicitato le ragioni della sua decisione, utilizzando argomenti giuridici corretti per affermare la responsabilità dell’imputato.
4. La Procedibilità del Reato di Danneggiamento
L’ultimo motivo sosteneva che la condanna per danneggiamento fosse illegittima. La difesa riteneva che il reato non fosse procedibile d’ufficio. La Corte ha smontato anche questa tesi, chiarendo che il reato contestato era procedibile d’ufficio in quanto commesso in danno di beni destinati a uso pubblico, una circostanza che esclude la necessità di una querela di parte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda sul concetto di ‘manifesta infondatezza’. Ogni singolo motivo del ricorso è stato giudicato non solo errato, ma privo di quella plausibilità minima necessaria per avviare una discussione di merito. La Corte ha sottolineato come le censure proposte non fossero idonee a scalfire la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. La valutazione si è basata su elementi fattuali chiari (la comprensione della lingua italiana da parte dell’imputato) e su principi di diritto consolidati (la non abrogazione della norma sulla semidetenzione e la procedibilità d’ufficio per il danneggiamento di beni pubblici). Questo approccio rigoroso serve a filtrare i ricorsi, evitando che la Corte venga oberata da questioni pretestuose o palesemente errate.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando i motivi presentati sono ‘manifestamente infondati’, il risultato è un ricorso inammissibile. Le implicazioni per il ricorrente sono significative: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiunge anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di fondare ogni impugnazione su argomentazioni giuridiche serie, pertinenti e ben documentate.
Quando un imputato straniero ha diritto alla traduzione degli atti processuali?
Un imputato straniero ha diritto alla traduzione solo se viene dimostrato che non comprende la lingua italiana. Se, come nel caso di specie, dagli atti risulta che l’imputato comprende la lingua, la mancata traduzione non costituisce una violazione del diritto di difesa.
Il reato di danneggiamento di beni destinati a uso pubblico richiede la querela della persona offesa?
No. La sentenza chiarisce che il reato di danneggiamento, quando commesso in danno di beni destinati a uso pubblico, è procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere iniziata dal Pubblico Ministero senza la necessità di una querela da parte dell’ente proprietario del bene.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono manifestamente infondati, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/04/1972
avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna in (: rdine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 617quinquies, 635, comma 2, n.1) cod. pe -1.
Letta la memoria, pervenuta in data 3 febbraio 2025, nell’interess3 del ricorrente, a firma del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazicine di legge in riferimento alla mancata traduzione del decreto di citazione in ap 1C2H0 e della sentenza di primo grado in lingua serba – è manifestamente infondal o dal momento che, come emerge dagli atti contenuti nel fascicolo, risulta che l’imputato ben comprendesse la lingua italiana e che le traduzioni e la presenza dell’int:g prete siano state necessarie unicamente per il coimputato NOMECOGNOME
Considerato che il secondo motivo- con il quale il ricorrente dEminzia violazione di legge e inosservanza della legge penale in relazione all’art alt. 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – è manifestamente infondato perché, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, la norma in matei ia di semidetenzione non è stato abrogato seguito dell’entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia;
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente lamenta vi.; io di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio – è manifestamente infondato perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motiva zione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrirsca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancanti!), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplic to le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5) fa ,: endo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazionE della responsabilità;
Considerato che il quarto motivo di ricorso – con il quale il ricorrente cleri Jnzia violazione di legge in riferimento alla condanna per il reato di cui all’art. 635, comma 2 cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto il reato contestato è procedibile d’ufficio in quanto commesso in danno di beni destinati a C. uso pubblico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, i: on la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sornina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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