Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Spaccio
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con l’appello. Spesso, la parola finale spetta alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questo ultimo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga rigettato quando i motivi presentati non superano il vaglio di legittimità. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i limiti del ricorso in Cassazione e l’importanza di formulare censure specifiche e giuridicamente fondate.
I Fatti del Caso: Detenzione di Stupefacenti e Condanna
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Pescara e successivamente confermata dalla Corte d’Appello de L’Aquila. L’imputata era stata giudicata colpevole del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti (nello specifico, eroina e cocaina), previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La pena inflitta era di un anno di reclusione e 1.500 euro di multa.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, al momento dell’ingresso delle forze dell’ordine nella sua abitazione, l’imputata aveva spontaneamente consegnato la droga. La perquisizione dei locali aveva inoltre portato alla scoperta di tre bilancini di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi, elementi che, secondo l’accusa, provavano inequivocabilmente la destinazione della sostanza alla vendita a terzi.
L’Analisi della Corte: Un Ricorso Inammissibile
Contro la sentenza d’appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: l’assenza di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio applicato.
Primo Motivo: La Responsabilità Penale
La ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente la sua colpevolezza. La Cassazione ha respinto questa doglianza, definendola manifestamente infondata. I giudici supremi hanno sottolineato che la corte territoriale, seppur in modo sintetico, aveva fornito una motivazione logica e sufficiente. Gli elementi chiave erano chiari: la consegna spontanea della droga e il ritrovamento di bilancini e materiale per il confezionamento. Questi fattori, nel loro insieme, costituivano una prova solida della detenzione finalizzata allo spaccio. L’eventuale ricostruzione alternativa dei fatti (ad esempio, che la droga appartenesse ad altri) è stata considerata un’obiezione di merito, non valutabile in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Secondo Motivo: Il Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale. In particolare, aveva considerato la diversità delle sostanze detenute (eroina e cocaina), il quantitativo e i precedenti penali dell’imputata. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: quando il giudice di merito indica gli elementi determinanti per la commisurazione della pena, l’obbligo di motivazione è adempiuto. Inoltre, è stata dichiarata inammissibile la richiesta, avanzata per la prima volta in Cassazione, di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), poiché non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto basato su motivi generici e manifestamente infondati. La decisione si fonda su due pilastri procedurali. In primo luogo, il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, dove si rivalutano le prove. Il compito della Corte è verificare che la motivazione della sentenza impugnata esista, sia logica e non contraddittoria. In questo caso, la motivazione, benché sintetica, era presente e coerente.
In secondo luogo, le questioni giuridiche nuove, come l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Devono essere state oggetto di dibattito e decisione nei gradi di merito. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa fin dai primi gradi di giudizio. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, i motivi di ricorso devono essere specifici, tecnicamente ineccepibili e focalizzati su reali vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione), non su una semplice rilettura dei fatti. La decisione conferma che una motivazione concisa non è sinonimo di motivazione assente, se riesce a dar conto delle ragioni fondanti della decisione. Infine, l’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, un fattore da considerare attentamente prima di intraprendere l’ultimo grado di giudizio.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato ‘manifestamente infondato’?
Un motivo di ricorso è considerato manifestamente infondato quando appare palesemente privo di pregio giuridico, ad esempio perché la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, è coerente e logica, oppure perché il ricorrente tenta di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività che non è consentita in sede di legittimità.
È possibile chiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) per la prima volta in Cassazione?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte in questa ordinanza, la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis del codice penale è inammissibile se non è stata dedotta come motivo di appello nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato dalla Corte stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13010 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13010 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CHIETI il 23/12/1970
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. COGNOME NOME ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la C:ci di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara con la quale era stat3 alla pena di anni uno di reclusione e C 1.500,00 di multa, in relazione al reato di comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il primo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di assenza di motivazione in rel affermazione della responsabilità penale è manifestamente infondato. La corte terri pur in modo succinto, reso una motivazione che non appare apparente/assenteYo:Inferm responsabilità della Torsellini avendo la stessa consegnato agli operanti, dell’ingresso nella sua abitazione, la sostanza stupefacente ) sia eroina che cocaina /che era detenuta in varie parte dell’appartamento nel quale eral linvenutì altresì tre bilanc n e materiale per il confezionamento, da cui la prova dellkdetenzione a fini di spaccididestinazione agitata omessa valutazione di una alternativa ricostruzione dei fatti (la sostanz potrebbe essere di altri) è estranea al sindacato di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in relazione al sanzionatorio appare manifestamente infondato. La corte territoriale ha ccin trattamento sanzionatorio, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.pen., detenzione di sostanze di tipo diverso, del quantitativo, e dei precedenti penali.
Motivazione tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovericip adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in Ec: n misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi riterk determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criter 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, COGNOME e altri, Rv. 258410). Inammi la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. non avendo dedotto la question Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 6 condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, aric:i una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes.c e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2025