Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna
L’ordinanza n. 44249/2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene rigettato, con conseguente condanna per il proponente. Questo caso ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato in primo grado per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, la legge sugli stupefacenti. La Corte d’Appello di Palermo aveva successivamente confermato integralmente la sentenza di primo grado.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui la mancata esclusione della recidiva, la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In sostanza, l’imputato chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare aspetti già valutati e decisi nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’atto di impugnazione non idoneo a provocare una nuova valutazione.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità e serve a scoraggiare ricorsi presentati con finalità meramente dilatorie o senza validi fondamenti giuridici.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e netta. I motivi presentati dal ricorrente sono stati giudicati “manifestamente infondati”. Questa valutazione si fonda su due pilastri principali:
Reiterazione dei Motivi d’Appello
Il punto centrale della decisione è che l’imputato si è limitato a “reiterare questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata”. In altre parole, non ha presentato nuovi argomenti o evidenziato specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello. Ha semplicemente riproposto le stesse doglianze già respinte, sperando in un esito diverso. Questo approccio è contrario alla funzione della Corte di Cassazione, che non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme.
Assenza di Violazioni di Legge
La Suprema Corte ha sottolineato che nella sentenza della Corte d’Appello “non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità”. La motivazione della corte di merito era solida, coerente e giuridicamente corretta. Mancando questi presupposti, il ricorso non aveva alcuna possibilità di essere accolto e, pertanto, è stato dichiarato inammissibile in via preliminare.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise censure di legittimità e non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. La dichiarazione di inammissibilità non è un evento neutro, ma comporta conseguenze economiche significative per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende. La decisione conferma che il sistema giudiziario dispone di strumenti per sanzionare l’abuso del processo e per garantire che il giudizio di legittimità mantenga la sua specifica funzione di garanzia dell’uniforme interpretazione della legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati e, come nel caso di specie, vengono semplicemente reiterate questioni già esaminate e decise adeguatamente e logicamente dalla corte precedente, senza presentare nuove violazioni di legge o vizi di illogicità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti del processo d’appello per ottenere un riesame in Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che la semplice reiterazione di questioni già decise adeguatamente in appello, senza dedurre specifiche violazioni di legge o vizi logici della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44249 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44249 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva, alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi sono manifestamente infondati e, comunque, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l’imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata e logicamente non censurabile dalla sentenza gravata (v. pagg. 2-5 provv. impugn.): pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023