Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9949 Anno 2025
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 28/12/1998 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
la sentenza n. 4572 del 17/04/2023 del Tribunale di Napoli con la quale NOME è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 07/03/2024, ha confermato (artt. 110,112 n.4, 56, 628 comma terzo, n. 1, 648, 337, 339 cod. pen. art. 81 cod. pen., art. 10,12,14 I. 497 del 1974, art. 61 n. 2, 110 cod. pen., art. 4 I. 110 del 1975).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione perché contraddittoria in relazione agli artt. 429, comma 2, lett. f) e
456, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza, nel decreto di citazione, di ogni indicazione relativa all’autorità innanzi a cui si sarebbe celebrato il processo; la difesa ha richiamato la questione dedotta quanto alla nullità del decreto di giudizio immediato e la motivazione di fatto apparente della Corte di appello che ha richiamato in modo apodittico anche il luogo di consumazione dei reati, elemento questo che avrebbe consentito al difensore di essere presente in aula ed assistere il ricorrente; la mancata considerazione della eccezione di nullità si risolve in un pregiudizio del ricorrente, oltre che in una violazione palese del diritto di difesa, con preclusione della possibilità di accedere a riti alternativi o di poter depositare una lista testi a mezzo del proprio difensore di fiducia
2.2 Vizio della motivazione in ordine gli aumenti operati a titolo di continuazione; la difesa ha in particolare dedotto l’omessa motivazione quanto alla doglianza specificamente proposta con motivo di appello sulla esclusione o riduzione dell’aumento operato per la continuazione interna; la motivazione sul punto è meramente ricognitiva in assenza di qualsiasi effettiva attività valutativa.
2.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’aumento di pena operato per il reato contestato al capo e); la sentenza impugnata individua in modo errato l’aumento in continuazione irrogato (mesi uno anziché mesi tre), con conseguente erroneità del giudizio complessivamente realizzato, attesa anche la considerazione di un doppio aumento in continuazione proprio per il capo in questione.
Con memoria inviata per mail, il difensore dell’imputato ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.
4.1 Quanto al primo motivo, sulla mancata indicazione del giudice nel decreto di giudizio immediato, corretta e condivisibile è la decisione dei giudici di entrambi i gradi, che hanno ritenuto sufficiente a soddisfare il requisito di legge, l’indicazione dell’indirizzo dell’ufficio giudiziario investito del processo, per disperdere ogni potenziale dubbio sul giudice naturale innanzi al quale presentarsi. Tale decisione, in linea con l’insegnamento della giurisprudenza maggioritaria, richiede l’esercizio ad opera della parte e del suo difensore (tanto più nel caso che si tratti di difensore di fiducia, come quello che assisteva il Conte), dell’ordinaria diligenza per l’individuazione dell’indicazione mancante. Nel caso oggi in esame, ogni dubbio sull’effettivo raggiungimento del fine da parte della procedura di notificazione dell’atto (pur carente di completa indicazione dell’autorità giudicante) è dissipato dalla constatazione (emergente dagli atti, accessibili a questa Corte in ragione della natura in procedendo della questione sollevata -Sez. U, n. 42792 del
31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che il difensore di fiducia fu presente fin dalla prima udienza, alla quale l’imputato, detenuto per altra causa ed agli arresti domiciliari per questo processo, rinunciò a comparire, pur essendone stata disposta la traduzione.
4.2. Medesima sorte tocca agli ulteriori due motivi, relativi al trattamento sanzionatorio e meritevoli di trattazione unitaria, per esigenze di logica espositiva.
Occorre innanzi tutto evidenziare che,in appello, il motivo incentrava la critica non tanto sull’eccessività della pena per gli aumenti o sulla mancanza di una adeguata motivazione degli stessi, ma sul fatto che essi fossero “alquanto esagerati e sproporzionati gli uni rispetto agli altri, se solo si vogliono considerare le diverse fattispecie di cui alla rubrica”. In particolare, ‘scandalizzava’ il fatto ch dL venissero irrogati 4 mesi{per un tentativo di rapina (capo H) a fronte dei 5 mesid.:ra per una resistenza a pubblico ufficiale (capo E), reato addirittura ‘conteggiato’ due volte (la prima, appunto, con 5 mesi di reclusione, e la seconda, con 3 mesi)
Si trattava, all’evidenza, di un argomento formulato per incuriam, che partiva da un erroneo presupposto (il capo E non riguarda un episodio di resistenza a pubblico ufficiale, ma due reati di detenzione e porto d’arma) per formulare quindi una critica (la sproporzione tra i trattamenti sanzionatori applicati) su erronee premesse. Il motivo, quindi, non si confrontava affatto con la sentenza di primo grado, al punto di fraintenderla completamente, e per tale ragione risultava generico, nei termini dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e, conseguentemente, inammissibile in parte qua (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.).
Ciò ha indotto la Corte d’appello ad una motivazione che spiegasse puntualmente quali fossero i reati in contestazione, concentrandosi sulla duplicità della contestazione del capo E e sulla equità ed equilibrio complessivo del trattamento sanzionatorio adottato in primo grado.
Si tratta di una motivazione adeguata e non criticabile in questa sede. Va infatti ricordato che ogni aspetto del trattamento sanzionatorio, dalla commisurazione della pena, al riconoscimento e comparazione delle circostanze, dal riconoscimento della continuazione alla concessione dei benefici trattamentali, appartiene al dominio del giudice di merito, entro il quale questa Corte non può spingersi, in virtù delle regole processuali e dei principi ordinannentali che assegnano a questo giudice la funzione del controllo ‘esterno’ della decisione del giudice di primo e di secondo grado. È così che, in assenza di manifeste illogicità, la Corte non può sanzionare l’esercizio della discrezionalità esercitata dalla Corte d’appello. Né avrebbe senso, per carenza di interesse, ‘rimandare’ in dietro la sentenza sul punto, in quanto, a fronte di un motivo inammissibile ab origine,
l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, sentenza n. 10173 del 16/12/2014 – dep. 11/03/2015, Rv. 263157-01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 gennaio 2025 Il Con iglier relatore COGNOME Il Presidente