Ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione sui limiti dell’impugnazione
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici, pertinenti e conformi a quanto stabilito dalla legge. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio dei motivi che portano a tale esito, delineando i confini del giudizio di legittimità.
Il caso in esame riguarda un imputato che ha presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello, basando la sua difesa su tre distinti motivi. L’esito, tuttavia, è stato negativo, poiché la Cassazione ha ritenuto tutte le censure non meritevoli di accoglimento.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato punto per punto i tre motivi sollevati dalla difesa, evidenziandone le criticità che ne hanno determinato l’inammissibilità. Questo approccio ci permette di comprendere quali sono gli errori da evitare nella redazione di un ricorso per cassazione.
Primo Motivo: La Mancata Proposta di Sostituzione della Pena
Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 545-bis del codice di procedura penale, sostenendo che il giudice di merito non avesse verificato né avvisato le parti circa la possibilità di sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria. La Cassazione ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo la Corte, se il difensore non sollecita attivamente l’applicazione delle sanzioni sostitutive (nelle conclusioni o subito dopo la lettura del dispositivo), non può successivamente dolersi in sede di impugnazione della mancata notifica da parte del giudice. In sostanza, è un onere della difesa attivarsi per prima.
Secondo Motivo: La Reiterazione delle Doglianze
Il secondo motivo contestava la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere la continuazione tra i reati oggetto del processo e altri già giudicati. Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. La ragione? Non si trattava di una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma di una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e motivatamente respinti nel giudizio d’appello. Un motivo di ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione di secondo grado, non limitarsi a riproporre le stesse questioni.
Terzo Motivo: L’Eccessività della Pena e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Infine, la difesa contestava l’eccessività della pena. La Suprema Corte ha ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita sulla base dei principi stabiliti dagli artt. 132 e 133 del codice penale. Il giudizio della Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito: non può quindi sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove. Il controllo si limita a verificare che la motivazione sia logica, congrua e non contraddittoria, come avvenuto nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi presentati erano o manifestamente infondati o non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo si scontrava con un principio di diritto consolidato che pone in capo alla difesa l’onere di richiedere le pene sostitutive. Il secondo motivo mancava di specificità, limitandosi a ripetere argomenti già vagliati e respinti. Il terzo motivo invadeva una sfera, quella della quantificazione della pena, riservata alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce alcuni principi fondamentali per chi opera nel diritto penale. In primo luogo, l’importanza di una difesa proattiva: le richieste, come quella di sostituzione della pena, devono essere formulate tempestivamente. In secondo luogo, un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito; deve concentrarsi sulla violazione di legge o sui vizi di motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto già decise. Infine, la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è ampia e può essere censurata solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma delle conseguenze negative di un’impugnazione infondata.
Cosa succede se la difesa non richiede esplicitamente la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria?
Secondo la giurisprudenza citata, il difensore che non sollecita l’esercizio dei poteri di sostituzione della pena non può lamentarsi in sede di impugnazione del fatto che il giudice non abbia dato l’avviso previsto dall’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Perché un motivo di ricorso basato sulla semplice ripetizione di argomenti già respinti è inammissibile?
È considerato inammissibile perché manca di specificità. Un ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e disattese dal giudice d’appello.
È possibile contestare in Cassazione l’entità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la contestazione dell’entità della pena non è consentita in sede di legittimità. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sua decisione non è sindacabile in Cassazione, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica, contraddittoria o assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15784 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PREZIOSO NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, considerato che il primo motivo di ricorso che contesta l’omessa verifica ed avviso alle parti, da parte del giudice di merito, della possibilità di sostituzione della pena della reclusione in una pena pecuniaria con conseguente violazione dell’art. 545bis cod. pen. è manifestamente infondato poiché contrario alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione. (Sez. 2 – , Sentenza n. 43848 del 29/09/2023 Ud. (dep. 31/10/2023 ) Rv. 285412 – 02);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della continuazione esterna tra i reati sub udice e quelli già giudicati, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che il terzo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata) e non ricorre alcuna contraddittorietà della motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
Il Consigliere Estensore
Il Péesidente