Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada sempre percorribile. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi di quanto già discusso. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di tali requisiti. L’ordinanza Num. 39845 del 2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi portino a una pronuncia di inammissibilità, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Due persone vengono condannate nei gradi di merito. Decidono di impugnare la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, presentando ricorso in Cassazione. Le loro doglianze si concentrano su due punti principali: la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del reato per uno degli imputati e, di conseguenza, anche per il coimputato, e il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante legata alla lieve entità del danno patrimoniale causato.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, ritenendoli entrambi non meritevoli di accoglimento, portando così a dichiarare il ricorso inammissibile nella sua interezza.
La Richiesta di Riqualificazione del Reato
Il primo motivo di ricorso chiedeva di riclassificare il fatto contestato come reato di ‘esercizio arbitrario delle proprie ragioni’. Gli imputati sostenevano questa tesi basandosi su un presunto diritto di pegno su un telefono cellulare. Tuttavia, la Cassazione ha osservato come questo argomento fosse una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado aveva già chiarito, con una motivazione logica e giuridicamente corretta, che gli imputati non avevano alcuna titolarità di un diritto di pegno sul bene. Riproporre la stessa questione senza criticare specificamente il ragionamento della sentenza impugnata rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
La Contestazione sul Danno di Speciale Tenuità
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo ‘manifestamente infondato’. La Corte d’Appello aveva infatti motivato il suo diniego considerando il pregiudizio complessivo subito dalla persona offesa, non limitandosi al solo valore economico del bene. La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta corretta sia dal punto di vista logico che giuridico, rendendo la contestazione degli imputati priva di fondamento.
Le motivazioni della decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfessate nei gradi precedenti. Deve, al contrario, individuare vizi specifici (violazioni di legge o difetti di motivazione) nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a riproporre le loro tesi difensive senza confrontarsi criticamente con le ragioni addotte dalla Corte d’Appello. Questo trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, funzione che non spetta alla Corte di Cassazione. La manifesta infondatezza del secondo motivo ha ulteriormente rafforzato la decisione, poiché la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello del tutto esente da vizi.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure serie e ben argomentate. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per i ricorrenti, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, questo caso serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, che critichino puntualmente le eventuali lacune della decisione impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello, mentre il secondo motivo era manifestamente infondato, in quanto la decisione impugnata era sorretta da una motivazione logica e giuridicamente corretta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il ricorrente si limita a ripresentare le stesse identiche argomentazioni già esaminate e rigettate nel precedente grado di giudizio, senza contestare in modo specifico e critico le ragioni esposte nella motivazione della sentenza che intende impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base al provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39845 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39845 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CREMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CREMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione giuridica fatto contestato a COGNOME NOME al capo A) di imputazione nel reato di eserci arbitrario delle proprie ragioni e, conseguentemente, si chiede la riqualificaz anche della condotta contestata al coimputato COGNOME NOME, è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudi gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolar pagg. 6 e 7 sul diniego della richiesta di riqualificazione a fronte dell’assenza titolarità di un diritto di pegno sul telefono cellulare da parte degli imputati)
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimen della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità manifestamente infondato avendone la Corte motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici, in considerazione del pregiudizio complessivamente cagionato dagli imputati alla persona offesa (si veda, in proposito, pag. 7);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
éstensore
Il PesLdente