Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando un ricorso arriva in Cassazione, i margini di manovra per la difesa si restringono notevolmente. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice della legge. Una recente ordinanza chiarisce perfettamente perché un ricorso inammissibile viene respinto se basato su contestazioni fattuali o su motivi generici. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di formulare censure precise e giuridicamente fondate.
I Fatti del Caso: Condanna per Violazioni sulla Sicurezza
La vicenda ha origine dalla condanna di un amministratore unico di una società da parte del Tribunale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008, e condannato alla pena di 3.000 euro di ammenda.
Insoddisfatto della decisione, l’amministratore ha impugnato la sentenza, lamentando due aspetti principali:
1. Una valutazione errata delle circostanze di fatto e di diritto da parte del primo giudice.
2. Un’eccessiva severità della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Da Appello a Ricorso per Cassazione
Un dettaglio procedurale cruciale ha cambiato le sorti dell’impugnazione. Poiché la condanna era limitata alla sola pena dell’ammenda, la legge non prevede la possibilità di un appello. L’impugnazione, originariamente proposta come tale, è stata quindi correttamente riqualificata e trasmessa alla Corte di Cassazione come ricorso diretto.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi presentati dalla difesa, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile deve essere respinto. Vediamo nel dettaglio le ragioni alla base di questa decisione.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutare i Fatti
Il primo motivo di doglianza, relativo all’erronea valutazione delle prove, è stato giudicato precluso in sede di legittimità. La difesa, infatti, non lamentava un vizio logico nella motivazione del giudice, ma proponeva una lettura alternativa dei fatti. Questo tipo di censura è tipica del giudizio di merito (primo grado e appello) e non può trovare spazio davanti alla Cassazione.
La Corte ha sottolineato che il suo compito non è quello di ricostruire la vicenda, ma solo di verificare che il giudice di merito abbia applicato correttamente la legge e abbia motivato la sua decisione in modo logico e coerente. Proporre una diversa interpretazione delle prove, senza indicare uno specifico travisamento probatorio, si traduce in una richiesta inammissibile di rivalutazione del fatto.
Secondo Motivo: La Genericità della Censura sulla Pena
Anche il secondo motivo, riguardante l’eccessivo rigore della sanzione e il diniego delle attenuanti, è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a una lamentela generica, senza specificare perché la pena, di poco superiore al minimo edittale e giustificata dalla pluralità delle violazioni, fosse sproporzionata.
Inoltre, per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno evidenziato che non risultava agli atti una richiesta puntuale e documentata da parte della difesa durante il processo di primo grado. In assenza di una specifica istanza, il giudice non è tenuto a motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Le conclusioni: Lezioni Pratiche dal caso
La decisione della Cassazione ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale. Innanzitutto, il ricorso per cassazione non è una terza istanza sul merito. Le censure devono riguardare vizi di legge o di motivazione, non una semplice rilettura dei fatti. In secondo luogo, ogni motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e giuridicamente argomentato. Lamentele generiche, come quella sulla presunta eccessività della pena, senza un’analisi concreta delle ragioni di tale sproporzione, sono destinate a essere dichiarate inammissibili. Infine, le richieste, come quella di concessione delle attenuanti, devono essere formalizzate in modo chiaro e tempestivo nelle sedi opportune, altrimenti non potranno essere fatte valere in Cassazione.
Perché un’impugnazione contro una sentenza di condanna alla sola ammenda viene qualificata come ricorso per cassazione?
Perché la legge processuale stabilisce che le sentenze che applicano la sola pena dell’ammenda non sono appellabili. Di conseguenza, l’unico mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso diretto alla Corte di Cassazione, che valuterà esclusivamente la legittimità del provvedimento.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza, non può riesaminare le prove o fornire una diversa interpretazione dei fatti rispetto a quella del giudice di primo grado.
Cosa succede se un motivo di ricorso è considerato troppo generico o non sufficientemente argomentato?
Un motivo di ricorso generico, che si limita a lamentare una presunta ingiustizia senza indicare specifici vizi di legge o di motivazione e senza supportare le proprie tesi con argomentazioni giuridiche puntuali, viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. Questo porta al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37552 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 del GIP TRIBUNALE di CHIETI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME impugna la sentenza del Tribunale di Chieti che lo ha con dell’ammenda di euro 3000,00, in relazione ai reati di cui agli artt. 18, comma annato alla pena , lett.g) , comma 5 lett. e), Divo 81/2008 ( capo 1) e 37, comma 1, e 55, comma 5, lett. q) Divo 81 deducendo erronea valutazione delle circostanze di fatto e di diritto, e, con il secondo l’eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio e lamentando il diniego di oncession circostanze generiche.
Rilevato che le impugnazioni, originariamente qualificate come appelli e trarnesse alla di cassazione per competenza, essendo state proposte contro sentenza inappellabile pe recante condanna alla sola ammenda, devono essere qualificate come ricorsi per cassazione
Considerato che la prima doglianza è preclusa in sede di legittimità, perché è costi mere doglianza in punto di fatto, volta a prefigurare una rivalutazione e/o a ternativ delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertiner ti ind di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito, avendo il r rappresento di aver presentato una querela in relazione alla gestione dell’azienda amministratore unico.
Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, posto cte il ricorren limita a lamentare l’eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio senza indica le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di I e in alcun modo di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamen decisum, in modo palesemente inidoneo a elidere lo spessore delle argoment zioni formula dal giudice a quo a sostegno del trattamento sanzionatorio, di poco superiore al minimo editt in ragione della pluralità di violazioni contestate, nessun rilievo avendo il fatto che i non abbia motivato sulle ragioni che lo avevano indotto a non riconosceré le circo attenuanti generiche, non risultando che le stesse fossero state oggetto di pu documentata richiesta in sede di formulazione delle conclusioni da parte iella dif ricorrente in esito al dibattimento svoltosi in primo grado.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorre pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore délla Cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe e proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/06/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente