Ricorso inammissibile: La Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, spera di ottenere una revisione del processo o uno sconto di pena. Tuttavia, non tutti i ricorsi arrivano a un esame di merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché certi motivi di appello vengono respinti sul nascere. Il caso riguarda una condanna per tentata rapina e mette in luce i criteri di valutazione della Corte Suprema.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di tentata rapina, ha presentato ricorso per Cassazione. La pena stabilita dai giudici di merito era di due anni e sei mesi, una sanzione vicina al minimo previsto dalla legge per quel tipo di reato. L’imputato ha basato il suo appello su tre motivi principali, sperando di ottenere un ulteriore alleggerimento della sua posizione.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
L’imputato ha contestato la sentenza d’appello lamentando violazione di legge e difetto di motivazione su tre punti specifici:
1. Mancato riconoscimento di un’attenuante speciale: Si contestava la decisione dei giudici di non applicare una circostanza attenuante introdotta da una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 86/2024). L’imputato riteneva ingiusta tale esclusione.
2. Determinazione della pena: Si criticava il calcolo della pena, anche se questa era stata fissata in misura molto vicina al minimo edittale.
3. Negazione della continuazione: Si lamentava il mancato riconoscimento della ‘continuazione’ tra reati, un istituto che avrebbe potuto comportare un trattamento sanzionatorio più mite.
La Corte di Cassazione ha esaminato questi motivi e li ha giudicati tutti manifestamente infondati e, in sostanza, ripetitivi di questioni già adeguatamente valutate nel giudizio precedente. Un ricorso inammissibile è spesso la conseguenza di argomentazioni deboli o non pertinenti.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione sintetica ma chiara per ogni punto sollevato dal ricorrente. In primo luogo, la decisione di negare l’attenuante speciale era basata su una valutazione dell’entità del danno e della violenza esercitata, un giudizio di merito che la Cassazione non può sindacare se, come in questo caso, è logicamente motivato.
In secondo luogo, la determinazione della pena, essendo stata fissata quasi al minimo assoluto, non presentava alcuna illegalità. I giudici di merito avevano utilizzato un ‘metodo sintetico’, ritenuto sufficiente data la lieve entità della sanzione applicata.
Infine, anche il mancato riconoscimento della continuazione era stato giustificato in modo adeguato e privo di illogicità nella sentenza d’appello, sulla base delle circostanze specifiche del caso. La Corte ha quindi concluso che il ricorso non presentava argomenti validi per una revisione della decisione impugnata.
Le conclusioni
Con la dichiarazione di inammissibilità, la Corte di Cassazione non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. È un controllo di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando i motivi di ricorso sono deboli, ripetitivi o palesemente infondati, l’esito non può che essere un ricorso inammissibile, con ulteriori costi per chi lo ha proposto.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di base legale, o quando sono semplici ripetizioni di argomenti già valutati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare reali questioni di legittimità.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla richiesta di applicare una circostanza attenuante?
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito di non applicare l’attenuante fosse legittima, in quanto basata su una valutazione non censurabile dell’entità del danno e della violenza, aspetti che rientrano nell’apprezzamento dei fatti non sindacabile in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36817 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di tAhmecfAbdelhali;
ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso con cui si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione sono reiterativi e manifestamente infondati perché:
la negazione della circostanza attenuante speciale introdotta con la sentenza della Corte Cost. n. 86/2024 ha trovato fondamento in una non censurabile valutazione dell’entità del danno e della violenza esercitata;
la determinazione della pena in relazione al contestato delitto di tentata rapina è stata effettuata nei limiti prossimi al minimo assoluto edittale (anni 2 mesi 6) attraverso il ricorso al metodo sintetico;
il mancato riconoscimento della continuazione trova adeguata motivazione nelle circostanze esposte a pag. 4 della motivazione prive di qualsiasi illogicità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.