Ricorso Inammissibile: La Decisione della Cassazione su Motivi Infondati
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è necessario che i motivi addotti abbiano un fondamento giuridico solido. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile poiché basato su censure manifestamente infondate. Questa analisi approfondisce la decisione, spiegando perché la Corte ha ritenuto di non poter nemmeno entrare nel merito della questione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e danneggiamento. L’imputato, ritenendo ingiusta la condanna, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, contestando diversi aspetti della decisione di secondo grado. In particolare, le sue censure si concentravano sulla configurabilità del reato di danneggiamento e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una breve ma incisiva ordinanza, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel merito, ma piuttosto che non ha potuto esaminare le ragioni del ricorrente perché queste erano state formulate in modo errato o erano palesemente prive di fondamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Scelta di un Ricorso Inammissibile
La Cassazione ha spiegato che i motivi presentati dall’imputato erano “manifestamente infondati”. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione “logica, coerente e puntuale” su tutti i punti controversi. In particolare, era stata adeguatamente giustificata sia la sussistenza del reato di danneggiamento, sia la decisione di non applicare le attenuanti generiche. La Corte territoriale, infatti, aveva considerato tutti gli elementi decisivi e le specifiche osservazioni della difesa, arrivando a una conclusione ben argomentata, come si evinceva dalla lettura della sentenza impugnata. La Cassazione, richiamando anche un proprio precedente (sentenza n. 2233/2021), ha sottolineato di aver fatto “buon governo dei principi operanti in materia”. In sostanza, il ricorso non presentava argomenti validi in grado di scalfire la solidità del ragionamento dei giudici di secondo grado, rendendo l’impugnazione un mero tentativo dilatorio e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza di formulare ricorsi per cassazione basati su vizi concreti e rilevanti della sentenza impugnata, e non su un generico dissenso. La dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza comporta non solo l’impossibilità di una revisione del caso, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente. La decisione ribadisce il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge, scartando a priori le impugnazioni che non rispettano i requisiti di fondatezza richiesti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti manifestamente infondati, ovvero privi di qualsiasi evidente fondamento giuridico.
Quali aspetti della sentenza di secondo grado sono stati ritenuti correttamente motivati dalla Cassazione?
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo logico, coerente e puntuale sia la configurabilità del reato di danneggiamento sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21816 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 46235/23 NOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. ed altro sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla configurabilità del reato di danneggiamento di cui al capo B) dell’imputazione nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove ha fatto buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693), riferendosi agli elementi ritenuti decisivi, senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024