Ricorso Inammissibile: Guida Pratica all’Ordinanza della Cassazione
L’esito di un processo non sempre si conclude con l’appello. Spesso, si tenta la via del ricorso in Cassazione, l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, per accedere a questa fase, è necessario rispettare requisiti stringenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo confermi la condanna, ma comporti anche ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere i limiti e le condizioni del ricorso in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341-bis del codice penale. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, articolando la sua difesa su tre motivi principali, con i quali sperava di ribaltare la decisione dei giudici di merito.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i tre motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili per ragioni diverse, ma ugualmente nette. Questa analisi è fondamentale per capire cosa non fare quando si impugna una sentenza in Cassazione.
Primo Motivo: La Valutazione dei Fatti non è Ammessa
Il primo motivo di ricorso contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione della responsabilità penale. La Cassazione ha prontamente respinto questa censura, qualificandola come una mera ‘doglianza in punto di fatto’. In altre parole, il ricorrente non stava indicando un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma stava chiedendo ai giudici di legittimità di riesaminare le prove e offrire una valutazione alternativa della vicenda. Questo compito è precluso alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è garantire la corretta applicazione della legge, non rivedere il merito dei fatti, già ampiamente discusso nei gradi precedenti.
Secondo e Terzo Motivo: Ripetitività e Tardività
Anche gli altri motivi non hanno avuto sorte migliore. Il secondo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è stato giudicato meramente riproduttivo di argomenti già vagliati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Il terzo motivo, che lamentava la mancata disapplicazione della recidiva, è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata sollevata come specifico motivo nel precedente atto di appello, come invece richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile nella sua interezza. Le motivazioni risiedono nella natura stessa dei motivi proposti, che non rientravano nelle categorie ammesse per un giudizio di legittimità. Il tentativo di ottenere una terza valutazione sul merito, la semplice riproposizione di argomenti già respinti e l’introduzione di censure non presentate nel grado precedente costituiscono errori procedurali che impediscono alla Corte di entrare nel vivo della questione. La decisione sottolinea un principio cardine del nostro sistema: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile non è un esito neutro. Al contrario, produce conseguenze giuridiche ed economiche precise. L’ordinanza non si limita a respingere le richieste dell’imputato, ma lo condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, e in modo significativo, lo condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, punisce l’abuso dello strumento processuale attraverso la proposizione di un ricorso infondato; dall’altro, funge da deterrente per futuri ricorsi presentati senza validi motivi di diritto, contribuendo a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi presentati non sono consentiti dalla legge, come quando si chiede una nuova valutazione dei fatti (e non si evidenziano errori di diritto), si ripropongono le stesse questioni già respinte senza nuovi argomenti giuridici, o si sollevano questioni che non erano state presentate nel precedente grado di appello.
Cosa significa che le censure sono ‘mere doglianze in punto di fatto’?
Significa che l’appellante non sta contestando un errore nell’applicazione della legge da parte del giudice, ma sta semplicemente proponendo una diversa interpretazione delle prove e dei fatti della vicenda. La Corte di Cassazione, però, non è un terzo grado di giudizio sul merito e non può riesaminare i fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21226 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21226 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 373-24 DI MAI°
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure di cui al primo motivo dedotto nel ricorso attinente alla ritenuta responsabilità per il reato contestato – non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da m doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazi alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 6 ove si da atto che l’imputato av inveito alla presenza di passanti sulla pubblica via);
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Ritenuto che la censura attinente alla mancata disapplicazione della recidiva non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024