Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20478 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATINA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/04/2023 AVV_NOTAIO CORTE d’APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata il 22 giugno 2022 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per i reati di estorsione e di detenzione e porto di un fucile a canne mozze
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell’imputato deduce con un unico motivo plurimi vizi di motivazione (art.606 lett. e c.p.p.) per travisame AVV_NOTAIO prova, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione a:
riconoscimento AVV_NOTAIO voce dell’imputato da parte AVV_NOTAIO persona offesa;
le frasi e le minacce proferite dalla coimputata (giudicata separatamente) nei confronti d persona offesa;
il possesso del fucile a canne mozze.
Con memoria inviata per PEC il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Anche il difensore AVV_NOTAIO parte civile NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, inviando memoria e nota spese con lo stesso mezzo, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, con condanna dell’imputato alle spese a favore AVV_NOTAIO parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché fondato su un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato (ari 606 comma 3 c.p.p.).
Non è consentito infatti riproporre in sede di legittimità, i temi attinenti al merito AVV_NOTAIO che ha prodotto l’illecito, perché ciò è contrario alla struttura processuale penale, che asseg a questa Corte pure questioni di legittimità ovvero, in relazione a vizi AVV_NOTAIO motivazione sole questioni che rientrino negli stretti schemi AVV_NOTAIO mancanza di motivazione contraddittorietà o manifesta infondatezza.
Ciò è tanto più rilevante alla luce del fatto che si è in presenza di c.d. “doppia conforme punto affermazione AVV_NOTAIO penale responsabilità dell’imputato per i fatti di reato contestat con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo del pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe l sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
In sostanza, l’intero ricorso, denunciando travisamento delle prove sotto differenti prof si risolve nella proposizione di letture alternative dei fatti piuttosto che nella formulaz vizi di legittimità. Ma ciò non è consentito, giacché confligge con il consolidato insegnamen AVV_NOTAIO giurisprudenza di questa Corte per cui fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittim il sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso diversa interpretazione, foss’anche logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzion storica dei fatti o, ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti essendo invece compito del giudice di legittimità stabilire se i giudici di merito abbi esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corre interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e s abbiano esattamente applicato le regole AVV_NOTAIO logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428). E comunque occorre ricordare che l’illogicità AVV_NOTAIO motivazione, censurabile a norma dell’art 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ed evocata dalla difesa dell’imputato, è soltanto que manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °cuti, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza AVV_NOTAIO motivazione alle acquisizio processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074). Incongruenze argomentative minori o aporie secondarie dell’ordito argomentativo AVV_NOTAIO motivazione non sono idonee a disarticolarne la valenza giustificativa.
La motivazione AVV_NOTAIO sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, di travisamento, contraddittorietà e manifesta illogicità. Essa, nelle pagine da 7 a 9, illustra compiutament motivi d’appello attinenti alla affermazione di responsabilità e confuta adeguatamente le te difensive partendo dalla ricostruzione, utilizzata come scenario in cui collocare le condot estorsive, delle fasi finali del rapporto tra la COGNOME ed il COGNOME.
È importante sottolineare che nelle prime 9 pagine del ricorso, ove si sostiene l inattendibilità del riconoscimento vocale effettuato dal COGNOME e la erroneità d motivazione AVV_NOTAIO Corte d’appello sul punto, non viene mai menzionato e tanto meno spiegato uno dei tre parametri di critica AVV_NOTAIO motivazione che costituiscono gli unici ‘veicol giudizio di legittimità (art.606 lett. e c.p.p.). Non si dice che la motivazione sia mancante sia contraddittoria o che sia manifestamente illogica.
Si contesta, piuttosto, per la terza volta, che il riconoscimento vocale vi possa essere stat fronte AVV_NOTAIO dichiarazione del COGNOME di non aver mai parlato con COGNOME, e si contesta spiegazione ‘da analisi psicoanalitica’ (pg.7, in fondo) fornita dalla Corte. Ma anche ammettere che la motivazione AVV_NOTAIO Corte d’appello si sia spinta troppo oltre nel ricercare un spiegazione per conciliare i due termini dell’equazione (riconoscimento da un lato, mancata interlocuzione con l’imputato, dall’altro), non si può ignorare che già in primo grado questione era stata affrontata dal Tribunale, che aveva dato la spiegazione più logica e ovvia vale a dire che il COGNOME, che incontestatamente aveva più volte incontrato il COGNOME compagnia AVV_NOTAIO propria -ritenuta- compagna, pur non avendo parlato direttamente con costui, avesse comunque avuto modo di percepirne la voce, quando questi parlava con la COGNOME o con altri, ad esempio il COGNOME. In tal senso, non si può ad esempio ignorare che proprio la mattina prima dell’agguato il COGNOME, rientrato a casa inaspettatamente, avev trovato la COGNOME a letto con i due (COGNOME e NOME), circostanza che aveva generato una discussione con la COGNOME, rispetto alla quale è difficile ritenere che le altre due per astanti avessero svolto il ruolo dei convitati di pietra, senza proferir parola.
4. Quanto agli ulteriori profili sollevati dal ricorso, in relazione alle condotte descritte a 1 e 3 del capo A di imputazione, è necessario innanzitutto fare un po’ di chiarezza ricostruendo il contenuto delle estorsioni contestate all’imputato.
I tre episodi descritti in imputazione e indicati con i tre numeri capitali si riferiscono ( nella seconda parte dell’imputazione) a due (e non tre) episodi di estorsione. Il primo (anch se successivo cronologicamente) venne realizzato costringendo NOME COGNOME a sottoscrivere la scrittura privata con cui si obbligava a pagare il canone d’affitt l’abitazione in uso alla COGNOME e a COGNOME. Il secondo, solamente tentato, per costringe COGNOME a far partecipare la COGNOME nella gestione del locale CLUB 34.
Quest’ultima condotta viene ascritta specificamente al COGNOME, con la partecipazione all’assalto armato, nella sentenza di primo grado (cfr. pg .8, in fine), mentre nella sentenza d’appello si legge (pg.4) che “il Tribunale ha ritenuto che il COGNOME ha concorso nella minac e nella violenza, prendendo materialmente parte all’aggressione ai danni di NOME COGNOME descritta al punto 2 del capo A dell’imputazione”. D’altronde, trattando dell’aspet sanzionatorio, la sentenza di primo grado considera un unico reato, senza aumenti interni, mentre l’unica continuazione riconosciuta in sentenza riguarda la contestata detenzione e porto del fucile a canne mozze.
In conclusione, non vi è interesse all’impugnazione da parte dell’imputato in relazione a una condanna che non lo ha interessato mentre ogni aspetto inerente alla qualificazione come tentato del reato per cui vi è stata condanna ed al relativo trattamento sanzionatorio s risolve in un errore di qualificazione e di calcolo AVV_NOTAIO pena che avrebbe dovuto esser dedotto con i motivi d’appello.
Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questi rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe possibile dedurre in grado d’appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione AVV_NOTAIO sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo AVV_NOTAIO Corte di appello, perché n segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, COGNOME, Rv. 256631). Non trattandosi di questione rilevabile d’ufficio né di questione che non potesse esser rilevata avanti la Corte d’appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima vol non è ammissibile, in quanto in violazione AVV_NOTAIO catena devolutiva.
L’ultimo punto trattato nel ricorso (relativo alla condanna per la detenzione e l’uso fucile a canne mozze) trae fondamento dall’applicazione AVV_NOTAIO clausola di equivalenza simul stabunt, simul capdent non essendo provato, si sostiene in linea difensiva, il riconoscimento dell’imputato da parte di COGNOME, anche l’accusa del capo B di imputazione, ascritt all’autore dell’aggressione ai danni AVV_NOTAIO parte civile, è destinata a cadere.
Tuttavia, come visto, è stato ritenuto manifestamente infondato il motivo attinente al affermazione di responsabilità dell’imputato per l’episodio estorsivo attuato con il fuci canne mozze, ciò che implica la responsabilità di NOME COGNOME anche per la detenzione e porto dell’arma di cui al capo B di imputazione.
Per le ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione AVV_NOTAIO causa di inammissibilità, al pagamento in favore AVV_NOTAIO cassa delle ammende AVV_NOTAIO somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Segue altresì la condanna al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello stato, con liquidazione a cura AVV_NOTAIO Corte d’appello, secondo quanto indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e AVV_NOTAIO somma di euro tremila in favore AVV_NOTAIO cassa delle ammende. Condanna inoltre l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sar liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024 Il Consi ere rel tore