Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi non Proposti in Appello
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal corretto rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomenti che la difesa avrebbe dovuto sollevare nel precedente grado di giudizio. Questa analisi offre spunti cruciali sull’importanza della strategia difensiva in ogni fase del procedimento penale.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda processuale ha avuto un percorso singolare. In primo grado, l’imputato era stato prosciolto. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva riformato la decisione, emettendo una sentenza di condanna. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando diversi vizi della decisione di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e l’Analisi della Corte
La difesa ha articolato il ricorso su tre motivi principali, tutti respinti dalla Suprema Corte perché ritenuti manifestamente infondati o proposti in modo proceduralmente scorretto.
La questione della motivazione rafforzata
Il primo motivo contestava l’assenza di una “motivazione rafforzata” da parte della Corte d’Appello. Solitamente, quando un giudice di secondo grado condanna un imputato assolto in primo grado, deve fornire una giustificazione particolarmente solida. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che tale onere non sussiste nel caso specifico. L’assoluzione iniziale, infatti, non era basata su una valutazione del merito della responsabilità, ma su un errore di diritto: la presunta mancanza di querela. La Corte d’Appello si è limitata a correggere questo errore, senza effettuare una diversa valutazione delle prove, rendendo quindi non necessaria una motivazione rafforzata.
Le circostanze attenuanti e l’eccessività della pena
Il secondo motivo di ricorso lamentava una pena eccessiva e la mancata concessione di varie attenuanti, tra cui quelle generiche, quella del risarcimento del danno e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha rigettato anche questa doglianza, evidenziando una grave mancanza della difesa: tali richieste non erano mai state formulate dinanzi alla Corte d’Appello, né a verbale d’udienza né tramite memorie scritte. Non si può pretendere che un giudice motivi la mancata concessione di benefici che non sono mai stati richiesti. La pena, inoltre, era già stata fissata in misura vicina al minimo edittale.
L’omessa richiesta di pene sostitutive
Analogamente, il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione di pene sostitutive alla detenzione (art. 20-bis c.p.), è stato giudicato infondato per la stessa ragione: dal verbale di udienza d’appello non risultava alcuna richiesta in tal senso da parte della difesa. La Corte di Cassazione non può valutare nel merito una presunta omissione del giudice d’appello su un punto che non gli è mai stato sottoposto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha seguito un ragionamento logico e proceduralmente rigoroso. Il principio cardine è che il giudizio di legittimità non può essere una sede per introdurre per la prima volta questioni che dovevano essere devolute al giudice del merito. La difesa ha il preciso onere di presentare tutte le sue istanze e argomentazioni nel corso del giudizio d’appello. Omettere di farlo preclude la possibilità di sollevare la questione in Cassazione. La decisione si fonda quindi non solo sull’infondatezza nel merito dei singoli punti (come quello sulla motivazione), ma soprattutto su un vizio procedurale che ha reso inattaccabili le altre omissioni lamentate.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la strategia difensiva deve essere completa e tempestiva. Non è sufficiente avere argomenti validi se non vengono presentati nel momento e nella forma corretta. L’omessa richiesta di attenuanti o pene sostitutive in appello non è una mera dimenticanza, ma una carenza che preclude la possibilità di far valere tali diritti in un secondo momento. Il risultato è la cristallizzazione della condanna e l’aggiunta di ulteriori spese a carico dell’imputato, come la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un ricorso palesemente destinato al fallimento.
Quando un giudice d’appello non è tenuto a fornire una “motivazione rafforzata” per condannare un imputato assolto in primo grado?
Non è tenuto a farlo quando la riforma della sentenza di primo grado si basa sulla correzione di un errore di diritto, come la mancanza di querela, e non su una diversa valutazione delle prove o della responsabilità dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione di circostanze attenuanti se non sono state richieste in appello?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, se le circostanze attenuanti o le pene sostitutive non vengono esplicitamente richieste alla Corte d’Appello (a verbale d’udienza o con memoria scritta), la loro mancata applicazione non può costituire un valido motivo di ricorso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una sanzione pecuniaria (tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione priva di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’assenza di motivazione rafforzata della condanna in grado di appello a seguito di proscioglimento in primo grado, è manifestamente infondato non essendo in questa ipotesi necessaria una motivazione rafforzata in quanto l’imputato era stato prosciolto in primo grado per mancanza di querela ex art. 129 cod. pen., vertendosi, pertanto, in un rilevato errore di diritto che non involge in alcuna modo una diversa valutazione in punto responsabilità;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena, la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è infondato in quanto la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e le circostanze attenuanti oggetto della doglianza non risultano essere state dedotte dinanzi la corte di appello a verbale di udienza o con memoria; in ordine alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. va considerato come il giudice abbia comunque tenuto conto della speciale tenuità del danno nel concedere la fattispecie attenuata di ricettazione;
ritenuto che analogamente infondato è il terzo motivo di ricorso che lamenta l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen.; non risulta, infatti, dal verbale di udienza la richiesta di parte di applicazione di pene sostitutive;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, tenuto conto dei profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Pr sidente