Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3880 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3880 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’illogicità della motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il concorso nel delitto di rapina contestato, prospettando – mediante censure in punto di fatto – un’alternativa lettura delle fonti probatorie, non è consentito dall legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5-7);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazio (si veda, in proposito, pag. 8);
rilevato che sono stati depositati motivi aggiunti, che sono attinti dalla inammissibilità dei motivi principali. Ed invero, la inammissibilità è una patologia del ricorso irreversibile e non sanabile, come dimostra la circostanza per cui l’art. 585, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen. impedisce al ricorso inammissibile di essere rivitalizzato con motivi nuovi, i quali, pur se bene articolati ed eventualmente anche fondati, se accedono ad un ricorso inammissibile, subiscono la stessa sorte (Sez. 5, n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387 – 01). In altri termini, l’esame del motivo nuovo viene necessariamente a dipendere dall’esito dell’esame dei motivi originari, con la conseguenza che l’inammissibilità dei motivi di ricorso – avendo impedito la regolare instaurazione del rapporto processuale travolge anche il motivo nuovo (da ultimo, Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preente