Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere i limiti entro cui la Suprema Corte può operare. Un recente provvedimento ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del tentativo di far rivalutare alla Corte elementi già vagliati dai giudici precedenti. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire meglio.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di evasione, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Le sue doglianze si concentravano su due punti principali: contestava la valutazione del dolo, ovvero l’intenzionalità della sua condotta, e lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare le valutazioni di fatto che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che le questioni sollevate non potevano essere esaminate in quella sede. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La motivazione della Corte è chiara e si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno spiegato che i motivi del ricorso non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorrente, infatti, non ha evidenziato vizi di legge o palesi incongruenze logiche nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito.
La Corte ha sottolineato che le valutazioni sul dolo dell’evasione e sull’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. erano state effettuate in modo giuridicamente corretto, puntuale e coerente con le prove emerse nel processo. Tentare di contrastare tali valutazioni in Cassazione equivale a chiedere un nuovo giudizio sui fatti, compito che non spetta alla Suprema Corte. Pertanto, il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di superare questi invalicabili confini.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estrema precisione tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di appello; è necessario dimostrare che quella decisione è viziata da un errore di diritto o da un difetto di motivazione grave e manifesto. La riproposizione di argomenti puramente fattuali, già discussi e decisi, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva chiusura del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati si limitavano a contestare valutazioni di fatto (come l’esistenza del dolo e l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.) già correttamente e logicamente esaminate dai giudici di merito, senza sollevare questioni di legittimità ammissibili davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per ‘sede di legittimità’?
Per ‘sede di legittimità’ si intende il ruolo della Corte di Cassazione, la quale non può riesaminare i fatti di una causa, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione delle norme di legge e l’assenza di vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33929 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33929 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
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2
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto, nel contestare le valutazioni rese in relazione al dell’evasione contestata al ricorrente e nel contrastare il giudizio reso nell’escludere l’applica della causa di non punibilità dell’art. 1314-bis cp, replicano profili di censura già adeguatame vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali ris al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre ch immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.